Il 24 ottobre è entrato in vigore la nuova disciplina dettata dall’art.62 della Lg n. 27 del 2012. Vediamo di sintetizzare la predetta norma.
Si intende per “cessione” il trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli e/o alimentari dietro il pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana.
Sono espressamente esclusi:
– è i conferimenti alle cooperative effettuati dai soci;
– è i conferimenti effettuati dagli imprenditori agricoli soci delle Organizzazioni di Produttori;
– è i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici;
– è le cessioni c.d. “istantanee” (dove la consegna del prodotto e il pagamento del prezzo avvengono contestualmente), anche se ad esse si applica il divieto delle pratiche commerciali sleali;
– è le cessioni fatte al consumatore finale.
Si ribadisce che sono altresì esclusi tutti i rapporti nei quali non viene trasferita la proprietà del prodotto: ad es. le c.d. “coltivazioni per conto terzi”, tutti i contratti che hanno ad oggetto il compimento di una attività o di un servizio dietro pagamento di un corrispettivo, il contratto di deposito, ecc…
I prodotti agricoli e alimentari, per il cui trasferimento qui si richiede la forma scritta, sono quelli riportati nell’allegato I di cui all’art.38, comma 3, del Trattato del 25 marzo 1957.
La norma in esame distingue, stabilendo diversi termini per il pagamento del corrispettivo, tra prodotti agricoli non deteriorabili e deteriorabili. Si considerano “deteriorabili”:
· i prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o n termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
· i prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
· prodotti a base di carne con determinate caratteristiche fisico-chimiche (si rimanda alla norma);
· tutti i tipi di latte.
Si precisa che le cessioni dei prodotti agricoli non alimentari (es. animali vivi, fiori recisi, ecc…) devono ritenersi merci non deteriorabili.
I contratti che hanno ad oggetto il trasferimento dei prodotti agricoli e alimentari su indicati, devono essere stipulati obbligatoriamente con la forma scritta e indicare, a pena di nullità:
· la durata;
· le quantità;
· le caratteristiche e natura del prodotto venduto deperibile o non deperibile;
· il prezzo;
· le modalità di consegna;
· le modalità di pagamento.
Tali contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni.
Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato:
· per le merci deteriorabili: entro 30 giorni;
· per le merci non deteriorabili: entro 60 giorni.
Il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Il mancato pagamento del prezzo nei predetti termini, comporta l’applicazione di un interesse c.d. “di mora” che decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termini su indicati. Esso è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile; si precisa che il venditore-creditore non può rinunciare preventivamente al diritto degli interessi, ma solo dopo che il suo diritto di percepirli si è “maturato” (cioè successivamente alla scadenza del termine di legge).
Sono comunque considerati documenti equipollenti al contratto di cessione in forma scritta:
· scambi di comunicazioni e di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti;
· documenti di trasporto o di consegna, fatture;
· contratti quadro, accordo quadro, contratti di base o accordi interprofessionali, …
In essi, o nei contratti “a valle” sottoscritti, è comunque obbligatorio il contenuto essenziale previsto nel suddetto punto 3 e la dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’art.62, del dlg n.1 del 24 gennaio 2012”.
Essi si considerano redatti “in forma scritta” anche se comunicati in forma elettronica, per via telematica o per fax, purché sia evidente la manifestazione di volontà delle parti di addivenire a un accordo di natura economica per la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.
Devono, quindi, risultare le firme di entrambi i contraenti!
Infine, il comma 2 dell’art.62 vieta le s.d. “condotte sleali”:
– imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
– applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
– subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all’esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;
– conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
– adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
Sanzioni:
* se non si ottempera all’obbligo della forma scritta del contratto, a carico di entrambi le parti è prevista una sanzione amministrativa che va da euro 516,00 ad euro 20.000,00;
* se si adottano condotte commerciali sleali, la sanzione amministrativa va da un minimo di euro 516,00 ad un massimo di euro 3.000,00 sulla base del beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti posti dal comma 2 dell’art.62;
* se, infine, non si paga il corrispettivo nei termini previsti dalla norma (30 o 60 giorni), la sanzione amministrativa in capo all’acquirente-debitore va da euro 500,00 ad euro 500.000,00.
Scarica il D.M. 19/10/2012 attuativo art. 62 Legge 27/2012
Scarica allegato A art. 62 – principi di buone prassi
Scarica il contratto tipo di fornitura di prodotti agricoli