Già da qualche anno, le imprese tassate in base al reddito risultante dal bilancio, possono beneficiare delle agevolazioni fiscali denominate del “”super / iper ammortamento”. Dopo diverse richieste avanzate da Confagricoltura per l’estensione di questi incentivi anche alle imprese agricole, la recente Legge di Bilancio (articolo 1, commi da 184 a 197) ha previsto la trasformazione del “super ed iper ammortamento” in un credito d’imposta, in modo che ne possano beneficiare anche le imprese che sono tassate in base alle rendite catastali dei terreni condotti. Si fornisce un riepilogo delle caratteristiche di questa nuova agevolazione.

I soggetti che ne possono beneficiare

Il credito di imposta è concesso alle imprese residenti in Italia, con qualunque forma giuridica, e qualunque regime di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.  E’ richiesto che l’impresa beneficiaria abbia rispettato le norma in materia di sicurezza sul lavoro e che abbia adempiuto correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Misura del credito di imposta

L’importo del credito è differenziato a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento. Per i beni compresi nell’allegato A alla Legge di Bilancio 2017 il credito spetta per il 40% del costo di acquisto. Si tratta di beni il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. Per i software connessi a detti investimenti, il credito spetta per il 15% del costo. Per gli altri beni, invece, (ad esempio, un trattore non interconnesso) il credito di imposta è pari al 6%.
Sono esclusi gli investimenti in veicoli, fabbricati e costruzioni.  Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive ubicate all’estero, entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente. E’ tuttavia possibile continuare ad usufruire del beneficio anche in caso di cessione del bene agevolato, a condizione che si provveda a sostituirlo con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A.

Modalità di utilizzo del credito di imposta

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 e va ripartito in 5 quote annuali, con decorrenza dall’anno successivo a quello in cui interviene l’interconnessione dei beni agevolati.

Adempimenti richiesti

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo. Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene (ad esempio: ordine, bonifici bancari) devono riportare il riferimento alla disposizione normativa. A tal fine, può essere usata la dicitura “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1 commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019”.
Per i beni di cui alla tabella A è richiesta una perizia che attesti il possesso delle caratteristiche tecniche e l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se il costo unitario è inferiore a € 300.000, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante.
E’ richiesta inoltre una comunicazione al Ministero Sviluppo Economico, per la quale però non è ancora stato approvato il relativo modello. Per gli investimenti che beneficiano del credito nella misura del 6% non è richiesta alcuna comunicazione.

Caratteristiche tecniche delle macchine rientranti nell’allegato A

Affinché venga concesso il credito d’imposta “Impresa 4.0” è necessario, altresì, che le macchine agevolabili, comprese quelle agricole, rispondano a determinati requisiti tecnici previsti dalla predetta tabella A e, in particolare, che siano dotate delle seguenti caratteristiche:

  1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) o soluzioni equipollenti (cfr. circ. AdE n. 4/E del 30/03/2017);
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine;
  4. interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva (Digital Twin cfr. circ. AdEn. 4/E del 30 03 2017);
  5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.

Inoltre, le stesse macchine devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche:

  1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  2. monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e ad attività alle derive di processo;
  3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).