A seguito di Convenzione tra la Regione del Veneto e AVEPA, a partire dal 14 settembre 2020 le istanze di indennizzo per danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nel territorio regionale a gestione programmata della caccia devono essere inviate esclusivamente ad AVEPA con le modalità e la modulistica consultabili e scaricabili nel sito web istituzionale della stessa agenzia, seguendo il percorso HOME > SERVIZI > SERVIZI ALLE IMPRESE > CALAMITA’ NATURALI > DANNI DA FAUNA SELVATICA (https://www.avepa.it/danni-da-fauna-selvatica ), anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).
Le istanze di indennizzo danni sono gestite da AVEPA attraverso una procedura a sportello.
AVEPA, una volta ricevute le istanze di richiesta di contributo, provvederà ad eseguire il sopralluogo per l’accertamento del danno, eseguirà l’attività di istruttoria amministrativa definendo la spesa ammissibile e provvederà alla liquidazione sulla base degli indirizzi regionali vigenti in materia. Le nuove modalità di richiesta di indennizzo dei danni causati da fauna selvatica non riguardano le aziende collocate all’interno del Parco dei Colli Euganei che continueranno ad avere come riferimento l’Ente stesso.