Riqualificazione del tetto non obbligatoria ma per le aziende agricole la capacità produttiva non deve superare i consumi medi
È stato firmato oggi dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, il decreto che fornisce le direttive per all’avvio della misura “Parco Agrisolare”, a cui sono dedicate risorse pari a 1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del PNRR. Il 40% delle risorse è riservato al finanziamento di progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Obiettivo della misura è sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo (comprese le strutture agrituristiche), zootecnico e agroindustriale. Il contributo potrà coprire anche i costi di riqualificazione delle strutture, con la rimozione dell’eternit (ove presente) e/o migliorando la coibentazione e areazione, anche al fine di contribuire al benessere degli animali. A differenza di quanto indicato nell’avviso Mipaaf di dicembre, la riqualificazione del tetto non è una condizione obbligatoria ai fini dell’intervento.
È stata però inserita una nuova clausola, molto limitante: le aziende agricole di produzione primaria, possono fruire degli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. Gli interventi devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp
Sono beneficiari: gli imprenditori agricoli (art. 2135 del c.c.); le imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO da emanarsi; le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e le cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228. Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.
Sono ammesse a contributo le spese per l’acquisto e la posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto; sistemi di accumulo; fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi; costi di connessione alla rete.
Il limite massimo della spesa è di euro 1.500,00/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici e fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 50.000,00. Per l’eventuale rimozione e smaltimento dell’amianto e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto è stabilito un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp .
Il contributo per le aree ordinarie del Centro-Nord Italia è pari al 40% della spessa ammessa (50% per le regioni del Sud). Inoltre potranno beneficiare della maggiorazione del 20% i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto; gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita; gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il decreto è stato notificato alla Commissione europea e successivamente partirà il bando che darà il via alla presentazione delle candidature dei progetti. Il target finale da raggiungere è l’installazione di pannelli fotovoltaici per una potenza complessiva pari a 375.000 kW.