La Legge di conversione del Decreto “Sostegni-bis” ha prorogato la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà o usufrutto alla data dell’1 gennaio 2021, da parte di persone fisiche e società semplici. È ora fissato al 15 novembre 2021 il termine entro il quale effettuare la redazione / asseverazione della perizia di stima da parte di un tecnico abilitato e il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta, che è pari all’11% del valore di perizia.

Pagando l’imposta sostitutiva si ridetermina il valore del terreno: il valore di perizia diventa l’importo rilevante per il calcolo della plusvalenza, cioè della differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo iniziale. Questa differenza è tassata in caso di cessione di un terreno agricolo entro 5 anni dall’acquisto, o in caso di cessione di terreno edificabile, a prescindere dalla durata del possesso.

Nel caso di un terreno identificato da una particella, in parte edificabile e in parte agricolo, è possibile limitare la rivalutazione alla sola parte edificabile.

La perizia deve essere conservata ed esibita in caso di richiesta da parte dell’Ufficio delle Entrate. L’imposta sostitutiva va versata con il mod. F24 in unica soluzione entro il 15 novembre 2021 o in 3 rate annuali di pari importo, con gli interessi nella misura del 3%.

È possibile effettuare una nuova rivalutazione per i terreni già oggetto di una precedente rivalutazione. In tal caso è necessario calcolare l’imposta sostitutiva sul “nuovo” valore. È possibile, alternativamente, detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quella già versata o chiedere il rimborso dell’imposta già pagata. Si ricorda che i dati relativi alla rivalutazione dei terreni devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. L’omessa indicazione comporta la sanzione da € 250 a € 2.000.