Dal primo luglio è attiva la procedura per presentare domanda di Assegno unico temporaneo, in attesa della riforma dell’assegno al nucleo familiare; sono interessati i lavoratori autonomi (Coltivatori diretti/art/comm), i disoccupati non percettori di ammortizzatori sociali e gli incapienti.
Possono richiedere l’assegno unico temporaneo tutti coloro che non hanno diritto all’assegno al nucleo familiare e nel cui nucleo familiare sia presente almeno un figlio minore, la validità va dal 1 luglio al 31 dicembre 2021. Per poter valutare il diritto e presentare domanda è obbligatorio essere in possesso di un ISEE non superiore a 50.000€, la domanda presentata entro il 30 settembre consente di ricevere gli arretrati dal 1 luglio 2021, diversamente la decorrenza è dal mese di presentazione della domanda stessa.
L’importo dell’assegno unico temporaneo si differenzia in funzione dell’ISEE e dal numero dei figli minori componenti il nucleo familiare. In presenza di figli minori con disabilità è incrementato di 50,00€.
L’importo dell’assegno familiare dal 1 luglio 2021 sarà maggiorato fino a due figli di 37,50€ in capo a ciascun figlio, per nuclei in cui siano presenti almeno 3 figli la maggiorazione per ciascun figlio è di 55,00€.
Non vi è invece alcuna incompatibilità con l’Assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi; pertanto tali soggetti possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell’Assegno temporaneo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 79/2021.