Con nota n. 573 del 28.03.2022, a seguito di comunicato del Ministero del Lavoro del 25.03.2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è nuovamente intervenuto in materia di comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali.
Prima di entrare nel merito del nuovo provvedimento, ricordiamo come:
- dal 21.12.2021, in forza del c.d. Decreto Fiscale, sia obbligatorio comunicare in via preventiva l’avvio dell’attività dei lavoratori occasionali all’Ispettorato territoriale del lavoro;
- come precisato in successiva nota congiunta Ministero del Lavoro/INL del 11.01.2022, l’obbligo riguarda soltanto:
– i committenti che operano in qualità di imprenditori;
– i lavoratori autonomi che svolgono attività di prestazione d’opera di natura strettamente occasionale tassata nell’ambito dei c.d. redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Non ricadono, in tale categoria, i co.co.co., le collaborazioni etero-organizzate, le c.d. prestazioni occasioni, le professioni intellettuali, i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale.
Se in forza della nota emessa lo scorso 11.01.2022, la comunicazione preventiva all’ITL poteva essere effettuata a mezzo SMS piuttosto che mediante posta elettronica, dal prossimo 1° maggio 2022, le cose sono destinate a cambiare in modo più che significativo.
In virtù della nota dell’INL del 28.03.2022, sarà necessario utilizzare in via esclusiva l’apposita applicazione, resa disponibile nel portale web del Ministero del Lavoro, il cui accesso sarà consentito tramite SPID o CIE.
L’applicativo consentirà l’inserimento dei contenuti minimi della comunicazione:
- dati del committente e del lavoratore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione;
- termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio, con la possibilità di optare per tre ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni o entro 30 giorni. Nel caso la prestazione ecceda il limite temporale massimo consentito, sarà necessario inviare una nuova comunicazione.
Fino al 30.04.2022, accanto all’applicativo, sarà, comunque, possibile continuare l’invio della comunicazione a mezzo mail. Da notare come la nota n. 573 del 28.03.2022 non citi, invece, l’SMS che pure era menzionato nella nota del 11.01.2022. Comunicazioni effettuate a mezzo mail dopo il 1° maggio non saranno considerate valide e, dunque, potranno portare all’applicazione delle sanzioni previste.