In applicazione della L. 27/20 (conversione DL. 18/20) e del DL. 52 del 22/04/2021, si informano che imprese che fanno trasporti eccezionali che tutte le autorizzazioni aventi scadenza ricompresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021 conservano la loro validità fino al 29/10/2021 (per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19). Pertanto, eventuali proroghe e/o rinnovi dovranno essere richiesti, nei trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza del 29/10/2021. Limitatamente ai trasporti di tipo industriale, il periodo di validità complessiva dell’autorizzazione (formata dall’autorizzazione principale e proroghe/rinnovi) non potrà comunque superare i tre anni, salvo per quelle in fase terminale del triennio che prolungheranno la loro validità fino al 29/10/2021.