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Il Consiglio agricolo dell’Unione europea ha approvato in via definitiva il regolamento contenente il “pacchetto vino”.

Si tratta del Regolamento – UE – 2026/471del 24 febbraio 2026  che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose.

Si tratta delle misure volte ad equilibrare offerta e domanda, rafforzare l’adattamento ai cambiamenti climatici, semplificare e armonizzare le pratiche di etichettatura, incoraggiare l’innovazione, ampliare la flessibilità di impianto e stimolare le economie rurali.

Ricordiamo le novità di maggiore interesse per i produttori contenute nel provvedimento dell’UE.

Regime delle autorizzazioni per gli impianti vitati

La durata del sistema di autorizzazioni Il sistema delle autorizzazioni per gli impianti vitati non avrà più il termine al 2045: il sistema sarà prorogato con revisioni decennali, la prima delle quali è prevista nel 2028, per valutarne l’efficacia e l’eventuale aggiornamento.

Per semplificarne la gestione amministrativa, la validità delle autorizzazioni non dipenderà più dalla data di rilascio. Tutte le autorizzazioni avranno come riferimento la campagna di commercializzazione, che termina il 31 luglio di ogni anno. Pertanto, le autorizzazioni concesse nel corso di un anno decorreranno dal 31 luglio successivo e scadranno il 31 luglio dell’ultimo anno di validità.

Per le autorizzazioni a nuovi impianti è confermata la durata a 3 anni. Solo in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali, per specifiche aree, gli Stati membri potranno concedere una proroga di 12 mesi. Per le autorizzazioni ai reimpianti la durata estesa fino a 8 anni. Le nuove disposizioni sulle autorizzazioni di reimpianto si applicano alle autorizzazioni già valide al momento dell’entrata in vigore del regolamento.

Le autorizzazioni di nuovo impianto concesse prima del 1° gennaio 2025 non sono soggette a sanzioni in caso di mancato utilizzo, tenuto conto della contrazione della domanda di vino. Per le autorizzazioni concesse dopo tale data, restano applicabili le sanzioni amministrative, al fine di evitare comportamenti speculativi.

Gli Stati membri potranno limitare il rilascio di nuove autorizzazioni fino allo 0% a livello regionale o per specifiche aree e applicare restrizioni per vini a DOP/IGP o per determinate tipologie. Sono inoltre rivisti i criteri di ammissibilità e priorità per l’assegnazione delle autorizzazioni. Gli Stati membri possono subordinare il rilascio delle autorizzazioni di reimpianto a specifiche condizioni, in particolare nelle aree caratterizzate da squilibri strutturali di mercato, favorendo metodi di produzione tradizionali e tipologie di vino che non aumentino significativamente le rese medie.

Vini dealcolati e parzialmente dealcolati

Una delle novità più significative riguarda l’etichettatura dei vini dealcolati. Le nuove norme stabiliscono regole precise per garantire la massima trasparenza al consumatore. Il termine “analcolico”, accompagnato dalla dicitura “0,0%”, potrà essere utilizzato solo per i prodotti con una gradazione alcolica non superiore allo 0,05% vol. Per i vini con una gradazione superiore allo 0,5% vol, ma che hanno subito una riduzione di almeno il 30% rispetto alla gradazione originale, sarà obbligatoria l’etichetta “a ridotto contenuto alcolico”.

Etichettatura

In deroga alle disposizioni generali, i vini destinati esclusivamente all’esportazione sono esentati dall’obbligo di riportare la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale. Sono, inoltre, previsti atti delegati per normare l’etichettatura elettronica con l’uso di pittogrammi o simboli in luogo della dicitura “ingredienti”.

Finanziamenti e interventi nel settore vitivinicolo

La nuova legislazione punta a rafforzare in modo significativo anche la promozione dei vini europei sui mercati internazionali e lo sviluppo dell’enoturismo, riconosciuto come un motore fondamentale per la crescita economica delle aree rurali. Le misure per la promozione dei vini di qualità nei Paesi terzi potranno beneficiare di un cofinanziamento UE fino al 60% delle spese sostenute. Inoltre, gli Stati membri potranno aggiungere una copertura ulteriore fino al 30% per le piccole e medie imprese e al 20% per le aziende più grandi. Anche le attività legate all’enoturismo, come iniziative informative, eventi e mostre, riceveranno un sostegno finanziario aggiuntivo, con la possibilità di finanziare progetti per una durata di tre anni, rinnovabili per un totale di nove.

I pagamenti nazionali in situazioni di crisi giustificate, attualmente previsti per la sola distillazione di crisi, potranno essere estesi, anche a vendemmia verde e estirpazione dei vigneti. Per l’estirpazione l’aiuto non potrà superare il costo diretto dell’operazione più una compensazione fino al 100% della perdita di reddito stimata per un anno.

È stato istituito anche un nuovo tipo di intervento dedicato alla prevenzione e al contenimento delle fitopatie, con particolare riferimento alla flavescenza dorata. Tale intervento può beneficiare di un sostegno fino al 100% dei costi ammissibili.

Gli Stati membri possono aumentare il sostegno fino all’80% dei costi ammissibili quando gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono finalizzati all’adattamento climatico.