Il Consiglio UE adotta il regolamento e a maggio il voto finale del Parlamento

Lo scorso 21 aprile il Consiglio europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove norme sulle tecniche genomiche (NGT/TEA). Si tratta del passaggio conclusivo sul lato degli Stati membri, dopo l’accordo di trilogo raggiunto il 3 dicembre 2025.
La decisione ha visto il sostegno di 18 Stati membri, tra cui l’Italia, mentre Austria, Croazia, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia si sono opposti.
Le NGT sono emerse nell’ultimo decennio come risultato dei progressi della biotecnologia. Queste nuove tecnologie non esistevano nel 2001, quando è stata adottata la legislazione dell’UE sugli OGM. Ecco perché le piante ottenute attraverso gli NGT sono attualmente soggette alle stesse regole degli OGM.
Le nuove tecniche genomiche sono strumenti biotecnologici recenti — il più noto è CRISPR-Cas9 — che permettono di modificare il DNA di una pianta in modo preciso e mirato, senza inserire materiale genetico proveniente da specie estranee (come invece avviene con i classici OGM transgenici).
In pratica, si “edita” il genoma della pianta per ottenere caratteristiche desiderate — come resistenza alla siccità, alle inondazioni o ai parassiti, o riduzione del bisogno di pesticidi — accelerando ciò che potrebbe avvenire naturalmente attraverso la selezione tradizionale o spontaneamente in natura, ma in tempi molto più rapidi.
Le categorie di NGT previste dal regolamento (confermato quanto già concordato in trilogo):
• Categoria 1 (NGT-1):
Piante considerate equivalenti alle varietà convenzionali. Le autorità nazionali verificheranno il loro stato, ma la loro prole non richiederà ulteriori controlli.
Le piante e i prodotti NGT-1 non saranno etichettati, ad eccezione dei semi e di altro materiale riproduttivo, consentendo agli operatori di mantenere catene di approvvigionamento prive di NGT, se lo si desidera.
Alcuni tratti, tra cui la tolleranza agli erbicidi e la produzione di sostanze insetticide note, sono esclusi da questa categoria.
• Categoria 2 (NGT-2):
Piante con modifiche genetiche più complesse. Questi rimangono soggetti alla legislazione UE vigente sugli OGM, tra cui l’autorizzazione, la tracciabilità e l’etichettatura obbligatoria. Gli Stati membri possono scegliere di non coltivare piante NGT-2 e possono introdurre misure di coesistenza per prevenire la presenza involontaria in altri prodotti.
• Divieto di utilizzo nell’agricoltura biologica per entrambe le categorie
Le norme sulla proprietà intellettuale – Mentre le norme sui brevetti rimangono regolate dalla direttiva UE sulle biotecnologie, il regolamento introduce nuove misure di trasparenza. Gli sviluppatori di impianti NGT-1 devono fornire informazioni sui brevetti pertinenti in un database pubblico e possono indicare volontariamente le intenzioni di licenza in condizioni eque.
Sarà istituito un gruppo di esperti per valutare l’impatto dei brevetti sugli impianti NGT. Entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, la Commissione pubblicherà uno studio sugli effetti dei brevetti sull’innovazione, sulla disponibilità di sementi e sulla competitività del settore e proporrà azioni di follow-up, se necessario.
Prossimi passi – L’accordo approvato dal Consiglio deve ora passare al Parlamento europeo, dove il voto finale è atteso per la settimana del 18 maggio 2026. Se anche Strasburgo darà il via libera, il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE.
La maggior parte delle disposizioni si applicherà dopo un periodo di transizione di 24 mesi: il nuovo quadro dovrebbe essere applicato a metà del 2028.