Le proroghe inserite nel decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2014, n. 302, che interessano in particolare il Sistri, la revisione delle macchine agricole e la tassazione delle agroenergie.

Tassazione agroenergie agevolata per tutto il 2015

Con l’art. 12 viene disposta la proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali previsto esclusivamente per il 2014. Pertanto anche nel 2015 si applicherà il regime fiscale di cui al comma 1 bis dell’art. 22 del d.l. 66/14 che prevede che il prelievo fiscale debba essere limitato ai corrispettivi della vendita dell’energia, con esplicita esclusione della quota incentivo per il biogas e le biomasse, con la previsione di una fascia di produzione di energia che continua ad essere considerata produttiva di reddito agrario (260.000 kWh per il fotovoltaico e 2.400.000 kWh per le biomasse ed il biogas).
In fase di conversione in legge del decreto legge mille proroghe, si cercherà di stabilizzare il regime di tassazione di cui trattasi prevedendo gli opportuni aggiustamenti diretti a risolvere il problema della connessione all’attività agricola per gli impianti di potenza superiore a 300 kW per il biogas e le biomasse e a 200 kW per il fotovoltaico.

Prevenzione incendi strutture turistico-ricettive

Con il comma 2 dell’articolo 4 (Proroga di termini di competenza del Ministero Interno) viene prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere che superino i 25 posti letto.
Resta sempre in vigore il comma 2 dell’articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (milleproroghe 2014) convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 con cui viene demandato ad un decreto del Ministro dell’Interno l’aggiornamento delle regole tecniche di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico-alberghiere di cui al DM 9 aprile 1994 semplificando i requisiti ivi prescritti (decreto non ancora emanato).

Revisione macchine agricole dal 31.12.2015

Con il comma 5 dell’art. 8 sono prorogati i termini relativi all’attuazione della revisione delle macchine agricole prevista dall’art. 111 del codice della strada.
Pertanto il decreto con cui si dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione dovrà essere emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro e non oltre il 30 giugno 2015. La revisione quindi partirà dal 31 dicembre 2015 con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009.

Mitigazione del rischio idrogeologico

Con il comma 2 dell’articolo 9 (Proroga di termini in materia ambientale) slitta dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine per la pubblicazione dei bandi di gara e per l’affidamento dei lavori relativi a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Sistri

Per quanto attiene i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, con il comma 3 dell’art. 9 viene prorogato sino al 31 dicembre 2015, il regime binario e cioè il periodo transitorio di adeguamento in cui vecchi adempimenti (in particolare quelli “cartacei” di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs 152/2006 nella versione antecedente l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.Lgs 205/2010), con le relative sanzioni, ed i nuovi adempimenti “informatici”, coesistono.
Ciò con l’obiettivo di «consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l’applicazione delle altre semplificazioni.
Ne consegue che fino al 31 dicembre 2015, a prescindere dall’utilizzo di SISTRI, vige l’obbligo di mantenere la tracciabilità dei rifiuti tramite il registro di carico e scarico e il formulario.
Le sanzioni relative alla disciplina SISTRI – art 260 bis commi 3-9 e art 260-ter del D.Lgs 152/2006, si applicheranno sempre a partire dal 31 dicembre 2015, mentre le sanzioni per la mancata iscrizione o mancato versamento dei contributi (art. 260-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs 152/2006) saranno applicabili a decorrere dal 1 febbraio 2015.