L’articolo 60 della legge n.247/2007 aveva riconosciuto – a partire dall’anno 2008 – uno sgravio dei contributi antinfortunistici in favore dei datori di lavoro agricolo in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, rimasto sino ad oggi sulla carta.
Tale riduzione spetta ai datori di lavoro agricolo attivi da almeno due anni che:
a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal d.lgs. n.626/1994 e successive modificazioni (e dunque dal d.lgs. 81/2008) e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
b) abbiano adottato, nell’ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano stati destinatari dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (sospensione dell’attività imprenditoriale).
Finalmente a distanza di quasi cinque anni dall’entrata in vigore della citata normativa l’INAL, grazie alla nostra pressante azione, ha diramato le istruzioni operative per la fruizione del beneficio con la circolare n.61 del 9 novembre 2012, che si trasmette in allegato.
Lo sgravio è concesso nel limite di un plafond annuo di 20 milioni di euro e sarà pari ad una percentuale determinata di anno in anno (non superiore al 20 per cento dei contributi antinfortunistici dovuti) sulla base del numero di aziende aventi diritto (non conterà quindi l’ordine cronologico) mediante determina del Presidente dell’INAIL.
La procedura individuata dall’INAIL è analoga a quella già in vigore per le imprese di altri settori produttivi e richiede la presentazione, in via telematica, di un’apposita richiesta di ammissione al beneficio che, a regime, dovrà essere inviata nel periodo 1°-30 giugno di ciascun anno.
Con riferimento all’anno in corso (2012), in deroga a tale regola generale, l’istanza telematica per l’applicazione delle sgravio in oggetto dovrà essere presentata nel periodo tra il 12 ed il 30 novembre 2012. Sulla base delle istanze presentate e dei controlli effettuati da INPS e INAIL verranno individuate le aziende beneficiarie dello sconto e sarà calcolata la relativa percentuale di riduzione spettante per il 2012, che sarà fissata con successiva determina del Presidente dell’IINAIL. A questo punto le aziende ammesse allo sgravio saranno comunicate all’INPS che computerà la percentuale di sgravio nella contribuzione dovuta per il primo trimestre dell’annualità successiva a quella in cui scade il termine di pagamento dei contributi relativi all’anno oggetto dello sconto. La riduzione contributiva in commento si aggiunge ad eventuali altre riduzioni eventualmente spettanti alle aziende di riferimento.
È importante sottolineare che lo sgravio sarà riconosciuto alle aziende aventi diritto anche per i periodi pregressi a partire dal 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della disposizione di legge in commento. Per tali periodi (2008-2011) la riduzione verrà applicata d’ufficio a tutte le aziende attive da almeno un biennio (rispetto all’anno solare di competenza) che non abbiano denunciato infortuni nel medesimo periodo di riferimento. L’Istituto non precisa tuttavia tempi e modalità con cui gli sgravi per gli anni 2008-2011 saranno applicati alle imprese che ne hanno diritto.
Per ulteriori informazioni contattare la dott.ssa Giorgia Zane (049-8223566) o l’ufficio paghe.