In questa sezione riportiamo le principali informazioni riguardanti l’emergenza da COVID-19.


AVVISO!

A partire dal 4 Maggio 2020 gli uffici di Confagricoltura Padova saranno aperti ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO

Per appuntamenti contattare i singoli uffici ai recapiti riportati in allegato oppure contattare: padova@confagricoltura.it 
Telefono 049 8223511.

Clicca qui per scaricare tutti i recapiti degli uffici centrali e periferici divisi per settore

Misure di sicurezza igienico sanitaria per il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro non sanitari

I documenti contenuti in questa sezione sono a disposizione dei datori di lavoro per mettere in atto quanto previsto dalla normativa per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

AGRICOLTURA – Misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 a protezione dei lavoratori
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e le parti sociali (aggiornato al 6 aprile 2021)
Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (28 aprile 2021)

Procedure per gli ambienti di lavoro
Le procedure proposte possono essere integrate o modificate dal datore di lavoro in base alle specificità aziendali, mantenendo o migliorandone l’incisività. Le seguenti procedure devono essere datate e visionate con i lavoratori che le firmano per accettazione e condivise tra datore di lavoro, RSPP, RLS (se nominato) e Medico Competente (se nominato)


Cartelli informativi da affiggere in azienda:
I cartelli contenuti in questa sezione devono essere affissi per informare lavoratori e/o clienti sul corretto comportamento da adottare.

CARTELLI PER AGRITURISMI E ALTRE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA:

Ulteriori cartelli verranno aggiunti nei prossimi giorni in linea con le nuove disposizioni. Visita nuovamente questa pagina per rimanere aggiornato
Per le questioni riguardanti la ripresa delle attività agrituristiche è possibile rivolgersi a
Clarissa Gulotta Tel. 049 8223544 – clarissa.gulotta@unioneagricoltoripd.it

Formazione dei lavoratori

Ai sensi del Dpcm del 9 marzo 2020, nell’intero territorio nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati.
A questo va aggiunto che i D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Itala” e s.m.i., all’articolo 103, comma 2, ha stabilito che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Pertanto, la mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa. L’aggiornamento dovrà essere completato al termine dell’emergenza, come da modalità stabilite dalla disciplina di riferimento.
Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.
In ogni caso, resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino al termine dell’emergenza, l’eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l’interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito, e fermo restando il limite massimo di soggetti partecipanti) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza, risultando così idonea.
Per i lavoratori individuati dal Decreto Interministeriale 27 marzo 2013 “Semplificazioni in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo”, cioè per i “lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali”, gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, che devono contenere indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi, nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda, comprese le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Ai lavoratori proveniente da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzate nei documenti relativi alla informazione e formazione.

Lo Sportello Sicurezza è disponibile per assistere le aziende nella predisposizione dei documenti più idonei per provvedere all’informazione e formazione dei lavoratori.
RECAPITI: 049 8223566 – sicurezzalavoro@unioneagricoltoripd.it