Si ricorda che, oltre al credito d’imposta relativo al gasolio agricolo acquistato nel primo trimestre 2022, è possibile usufruire dei bonus per gli utilizzi di elettricità e gas naturale effettuati nel 2° trimestre 2022 e comprovati dalle fatture di acquisto. Riportiamo le condizioni relative ai suddetti crediti d’imposta.
Credito d’imposta aumento costo elettricità imprese non energivore (art. 3 DL n. 21/22 cosiddetto Decreto Ucraina convertito dalla Legge n. 51/2022): pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il credito spetta nel caso sia installato un contatore con potenza pari o superiore a 16,5 KW e i costi per kW/h della componente energetica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019. Tale credito è utilizzabile in compensazione entro il 31.12.2022 con il codice tributo 6963 ed eventualmente può essere ceduto per l’intero importo entro la stessa data.
Credito d’imposta aumento costo gas naturale imprese non gasivore (art. 4 DL n. 21/22): pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022. Il credito spetta nel caso in cui il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019. Il codice tributo per l’utilizzo del credito in compensazione, entro il 31.12.2022, è 6964 ed eventualmente può essere ceduto per l’intero importo entro la stessa data.
Il Consiglio dei Ministri dello scorso 30 giugno ha approvato un decreto legge che introduce misure di contenimento dei costi di energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022:
- annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema anche per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
- aliquota iv a 5% per le somministrazioni di gas metano anche per usi diversi dagli usi civili;
- mantenimento al livello del 2° trimestre delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il gas naturale.
I bonus prorogati anche al terzo trimestre sono al momento solo i bonus sociali elettrico e gas per chi è nella fascia isee da 8mila a 12mila.