Il credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione, introdotto dal Decreto Rilancio, è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e spetta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (per un importo massimo del credito d’imposta di 60.000 euro per ciascun beneficiario), per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Al fine di poter beneficiare del credito d’imposta è necessario l’invio di un’apposita comunicazione, da parte del soggetto beneficiario, all’Agenzia delle entrate, dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute e che si prevede di sostenere.
Per l’invio della comunicazione c’è tempo fino al 7 settembre 2020.
Con la circolare del 10 luglio scorso l’Agenzia delle Entrate ha precisato che danno diritto al credito d’imposta anche le spese di sanificazione, degli ambienti e degli strumenti, costituenti spese ordinarie in relazione alla natura delle attività esercitate, e non legate quindi all’emergenza sanitaria in corso. Il credito d’imposta, pertanto, potrà essere riconosciuto anche a fronte delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti ordinariamente sostenute.
Il credito d’imposta può essere riconosciuto anche nel caso in cui l’attività di sanificazione sia svolta in economia dal soggetto beneficiari, in quanto già in possesso di specifiche competenze. In questo caso, al fine di poter correttamente determinare l’ammontare della spesa agevolabile, è possibile redigere fogli di lavoro interni all’azienda e moltiplicare, dunque, le ore di lavoro impiegate nella sanificazione per il costo orario di lavoro del dipendente, aggiungendo il costo dei prodotti disinfettanti utilizzati. In ogni caso, il risultato dovrà essere congruo rispetto al costo di mercato di interventi similari. Per maggiori informazioni è possibile contattare la propria sede Confagricoltura di riferimento.