Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 8 aprile è stato pubblicato il decreto 8 aprile 2020 n. 23 (DECRETO LIQUIDITA’) contenente misure urgenti in materia di accesso al credito di adempimenti fiscali per le imprese. Prendiamo in esame alcune delle misure previste.

SOSPENSIONE DI IMPOSTE E CONTRIBUTI

E’ prevista la sospensione del pagamento di ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilato, Iva, contributi previdenziali ed assistenziali, premi per assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di aprile e maggio per le imprese ed i professionisti:

– con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro e una perdita di fatturato del 33%;

– con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro e una perdita di fatturato del 50%.

La verifica dei presupposti per la sospensione è però tutt’altro che semplice. Infatti, slittano i versamenti di aprile solo se i ricavi nel mese di marzo 2020 sono diminuiti in confronto a marzo 2019; scatta la sospensione dei versamenti di maggio se i ricavi conseguiti nel mese di aprile 2020 sono inferiori rispetto a quelli conseguiti nel mese di aprile 2019.
La definizione di ricavi è complessa, perché cambia a seconda del regime contabile dell’impresa. Per le imprese in contabilità ordinaria (ad esempio: le srl, società a responsabilità limitata) si fa riferimento al criterio di competenza – cioè, per le vendite di beni si deve considerare la data di consegna, e non di incasso. Le imprese in contabilità semplificata che seguono il criterio di cassa, invece, devono considerare gli incassi dei mesi in questione; per quelle che hanno optato per il metodo della registrazione IVA si tratta di verificare le fatture registrate nei vari mesi. Le imprese agricole che sono tassate sulla base dei redditi catastali dovranno necessariamente fare riferimento al volume d’affari.
La sospensione, per quanto riguarda l’IVA, sarà invece generalizzata per tutte le imprese delle 5 province più colpite dal Coronavirus e che hanno visto crollare il loro fatturato di 1/3, a prescindere dalla soglia del fatturato: Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
I versamenti andranno poi fatti entro il 30 giugno, in unica soluzione o in 5 rate mensili.

LA MINI-PROROGA DI 4 GIORNI DIFFERITA FINO AL 16 APRILE

La mini-proroga di quattro giorni, già prevista dal 16 marzo al 20 marzo, di cui all’articolo 60 del Decreto “Cura Italia”, si allunga fino al 16 aprile, in quanto verranno considerati tempestivi i versamenti eseguiti entro questa data. Riguarda tutti i contribuenti, per tutti i pagamenti in scadenza il 16 marzo nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria, già prorogati al 20 marzo. 

ACCONTI PER IL 2020 di Irpef ed Irap

Solo per quest’anno dovrebbe essere consentito calcolare gli acconti non sulla base dell’anno precedente (il 2019) ma sulla base delle stime del 2020, tenendo conto già dei danni causati dall’emergenza Coronavirus. Infatti, per gli acconti in autoliquidazione di giugno non scatteranno sanzioni se si versa almeno l’80% del dovuto basandosi sulle previsioni di ricavi del 2020.

PROROGA CERTIFICAZIONI

Sul fronte degli adempimenti per i sostituti di imposta viene anche prorogato al 30 aprile il termine entro il quale consegnare le CU, certificazioni uniche dei redditi da lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo e provvigioni.

CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE ESTESO AI DISPOSITIVI INDIVIDUALI

Sono ampliate le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, concesso ad imprese e professionisti. E’ ora ammesso anche l’acquisto di dispositivi di protezione individuale,  compresi mascherine chirurgiche, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari. Agevolato inoltre l’acquisto dei dispositivi di sicurezza idonei a proteggere i lavoratori quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi. L’incentivo è attribuito, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2020.

PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

I percettori di redditi di lavoro autonomo o di provvigioni, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019, possono chiedere il non assoggettamento alle ritenute d’acconto dei ricavi e dei compensi percepiti, rilasciando un’apposita dichiarazione. Questa facoltà era già prevista, fino al 31 marzo, ora è estesa fino al 31 maggio 2020: le ritenute d’acconto non operate, dovranno essere versate dai sostituti di imposta entro il 31 luglio 2020 (prima era il 31 maggio) in unica soluzione o in cinque rate mensili.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ FISCALE

Le certificazioni, rilasciate agli effetti dell’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, attestanti la regolarità dei versamenti e rilasciate entro il 28 febbraio 2020, saranno considerate valide fino al 30 giugno prossimo. Si tratta del documento riguardante gli appalti, che evita ai committenti il complicato meccanismo della verifica dei versamenti delle ritenute da parte degli appaltatori.

BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Si interviene sulle scadenze del bollo dei primi due trimestri dell’anno, cadenzando l’adempimento a seconda dell’ammontare dell’imposta dovuta. Qualora l’imposta dovuta per le fatture emesse nel primo trimestre sia inferiore a 250 euro, il versamento potrà essere effettuato entro il giorno 20 successivo al secondo semestre. Qualora l’imposta dovuta per il primo e secondo semestre non superi 250 euro, il versamento potrà essere effettuato entro il termine per il versamento del terzo trimestre, ovvero il 20 ottobre. Nulla cambia invece per le liquidazioni del terzo e quarto trimestre solare dell’anno, per le quali restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti in ragione delle fatture elettroniche emesse in tali periodi ed assoggettate a bollo.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Sono prorogati i termini per i requisiti di residenza, prevedendo una sospensione nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. Vale per tutte le ipotesi in cui, per avvalersi di benefici fiscali in materia di “prima casa”, è necessario avere il requisito della residenza entro un termine preciso.