Decreto semplificazioni fiscali: alcune novità

Il Decreto n. 73 del 21/6/2022 (“Decreto Semplificazioni fiscali”) introduce nuovi e più ampi termini per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie e delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.  

Il Decreto dispone che i Modelli INTRASTAT, mensili e trimestrali, siano presentati entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento e non più entro il giorno 25 del mese successivo, ferma restando la proroga al primo giorno feriale successivo qualora tale termine cada di sabato o in un giorno festivo.
Per quanto riguarda la comunicazione della liquidazione IVA (LI.PE) relativa al secondo trimestre, questa potrà essere presentata entro il 30 settembre, invece che entro il 16 dello stesso mese. Restano, invece, invariati i termini di presentazione delle comunicazioni riferite al primo e al terzo trimestre (ultimo giorno del secondo mese successivo al periodo di riferimento), nonché il termine relativo al quarto trimestre (ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo).

Di seguito riportiamo uno schema riassuntivo delle nuove scadenze.

MODELLI INTRASTAT
PERIODICITA’ MENSILEPERIODICITA’ TRIMESTRALE
Gennaio28 febbraio1° trimestre30 aprile
Febbraio31 marzo
Marzo30 aprile
Aprile31 maggio2° trimestre31 luglio
Maggio30 giugno
Giugno31 luglio
Luglio31 agosto3° trimestre31 ottobre
Agosto30 settembre
Settembre31 ottobre
Ottobre30 novembre4° trimestre31 gennaio anno succ.
Novembre31 dicembre
Dicembre31 gennaio anno succ.
LIQUIDAZIONI PERIODICHE – LI.PE.
Liquidazione IVA mensile e trimestraleScadenza
1° trimestre (gennaio, febbraio e marzo)31 maggio
2° trimestre (aprile, maggio e giugno)30 settembre
3° trimestre (luglio, agosto e settembre)30 novembre
4° trimestre (ottobre, novembre e dicembre)28 febbraio anno successivo