Come ogni anno, entro il prossimo 30 novembre deve essere effettuato il versamento della seconda o unica rata dell’acconto di Irpef, Ires, Irap, cedolare secca, imposta sostitutiva per i contribuenti minimi e forfettari, contributi previdenziali IVS e gestione separata INPS.

A seconda del tipo di soggetto tenuto al versamento, occorre distinguere due diverse modalità di determinazione dell’acconto:

  • per i soggetti NO ISA, la prima rata è pari al 40% e la seconda al 60%
    • per i soggetti ISA, le due rate sono pari al 50% ciascuna.

In entrambi in casi, il termine di riferimento è la differenza di imposta risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2020.   

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

Acconto Irpef4034
Acconto Irap3813
Imposta sostitutiva regime dei minimi1794
Imposta sostitutiva regime forfetario1791
Acconto cedolare secca1841

Per il versamento, si potranno utilizzare eventuali crediti di imposta in compensazione, considerando che:

  • oltre l’importo annuo di € 5.000 di utilizzo in compensazione è necessario che la relativa dichiarazione sia munita del visto di conformità;
    • sia i soggetti titolari di partita IVA che i privati hanno l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24;
    • non è possibile utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato pagamento, totale o parziale, di somme dovute a causa dell’utilizzo indebito di crediti.

Come di consueto, in caso di mancato o insufficiente versamento degli acconti è possibile sanare la violazione con il ravvedimento operoso, che consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto, con l’aggiunta di interessi e sanzione ridotta.