In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta sulla trasferibilità ai soci di società di persone del credito d’imposta concesso per incentivi agli investimenti effettuati dalla società medesima. La precisazione dell’Agenzia riguarda il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, ma è probabile che possa essere applicata anche a quello definito “Impresa 4.0” (ex super ed iper ammortamento) di cui all’ultima Legge di Bilancio.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, “possono essere trasferite ai soci di società di persone le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d’imposta, mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla società”; in pratica, le società indicheranno nella propria dichiarazione dei redditi il credito spettante, lo utilizzeranno in compensazione con imposte e contributi da esse dovuti, e potranno attribuirlo, in tutto o in parte, ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione, che potranno così a loro volta utilizzare la quota di credito loro assegnata, dopo averla indicata nella dichiarazione dei redditi personale.
Questo meccanismo permette quindi di beneficiare del credito d’imposta anche alle società che investono, ma che non avessero direttamente imposte o contributi da compensare nel modello F24; la parte di credito non utilizzata dalla società, potrà essere trasferita in capo ai soci e da questi compensata nel modello F24 per il pagamento di imposte/contributi personali. Ricordiamo che il credito d’imposta in oggetto è concesso a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20%. L’importo del credito è differenziato a seconda della tipologia dei beni: se compresi nell’allegato A alla Legge di Bilancio 2017 il credito spetta per il 40% del costo, (beni il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti), per gli altri beni, invece, il credito è pari al 6%. Sono esclusi gli investimenti in veicoli, fabbricati e costruzioni. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ripartito in 5 quote annuali. Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene (ordine, bonifici bancari) devono riportare il riferimento alla disposizione normativa. E’ richiesta inoltre una comunicazione al Ministero Sviluppo Economico, per la quale però non è ancora stato approvato il relativo modello. Per gli investimenti che beneficiano del credito nella misura del 6% non è richiesta alcuna comunicazione.