Nella Gazzetta Ufficiale del 18/12/2018 è stata pubblicatala Legge di conversione del Decreto collegato alla Legge Finanziaria, con alcune modifiche rispetto alla versione originaria, già descritta in una nostra precedente newsletter.

Ci sono anche alcune novità in merito alla fattura elettronica, alle quali dedichiamo un articolo specifico.

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

È confermata la definizione dei processi verbali consegnati entro il 24.10.2018. E’ necessario presentare un’apposita dichiarazione, entro il 31.5.2019, per regolarizzare le violazioni constatate che riguardano IRPEF e addizionali, contributi previdenziali e ritenute,imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.

La definizione riguarda solo i verbali per i quali alla data del 24/10/18 non è stato ancora notificato l’avviso di accertamento o ricevuto l’invito al contradditorio.

Il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta, va effettuato entro il 31.5.2019 senza applicazione delle sanzioni e degli interessi. Le somme dovute possono essere versate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Definizione agevolata degli atti di accertamento

Sono confermati:

  • la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e degli atti notificati entro il 24.10.2018 non impugnati e ancora impugnabili a tale data. 
    E’ necessario il pagamento delle imposte, senza sanzioni né interessi, entro 30 giorni dalla predetta data, o, se più ampio, entro il termine per proporre il ricorso.
  • la definizione agevolata delle somme contenute negli inviti al contradditorio notificati entro il 24.10.2018. Vanno pagate le somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni /interessi, entro 30 giorni dalla predetta data.
  • il perfezionamento della definizione degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018. Su dovranno pagare le sole imposte, senza sanzioni / interessi, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento.
  • È esclusa la compensazione con eventuali crediti disponibili.

Definizione agevolata ruoli – “rottamazione-ter”

È confermata la riapertura dei termini per la definizione agevolata dei debiti affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017.

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, riguarda le somme:

  • affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  • maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Per le sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.

La definizione in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

  • recupero di aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premidovuti dagli Enti previdenziali;
  • risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e di IVA riscossa all’importazione, per le quali l’art. 5 del Decreto in esame prevede una specifica modalità di definizione.

Il contribuente, per avvalersi della definizione agevolata, deve presentare un’apposita dichiarazione, entroil 30.4.2019, utilizzando il modello DA-2018. Nella dichiarazione va indicato,tra l’altro, il numero di rate scelto.

Entro il 30.6.2019, l’Agente comunica al debitore quanto dovuto, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Il pagamento andrà eseguito in unica soluzione o in forma rateale, con un numero massimo di 18 rate.

Il pagamento può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
  • mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;
  • presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.

Estinzione dei debiti fino a 1.000 euro

È confermato l’annullamento automatico in data 31.12.2018 dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, anche se riferiti a cartelle oggetto della “rottamazione-ter”. Tuttavia, quanto versato fino al 23.10.2018, non può essere restituito.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

È confermata la definizione agevolata delle controversie con l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione. E’ necessario il pagamento di un importo pari al valore della controversia, cioè l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni.

In caso di:

  • ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore;
  • soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, la controversia può essere definita con il pagamento:
    • del 40% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
    • del 15% delvalore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;
  • in caso di accoglimento parziale del ricorso o di soccombenza ripartita tra contribuente e Agenzia delle Entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi / eventuali sanzioni è dovuto:
    • per intero in relazione alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale;
    • in misura ridotta, secondo le suddette percentuali, per la parte di atto annullata.

 Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate ai tributi, possono essere definite con il pagamento del 15% in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate o del 40% negli altri casi.

Si possono definire le controversie il cui ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24.10.2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Va tenuto presente che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 31.5.2019. In caso di importi superiori a € 1.000 è consentito il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali. È esclusa la compensazione con eventuali crediti.

Sanatoria irregolarita’ formali

In sede di conversione sonostate soppresse le disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale, e sostituite dalla regolarizzazione delle inosservanze di obblighi di natura formale:

  • commesse fino al 24.10.2018;
  • che non rilevano sul calcolo di IRPEF / IRES / IVA / IRAP.

La regolarizzazione richiede il versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Quanto dovuto va versato in 2 rate uguali entro il 31.5.2019 e il 2.3.2020.