Il prossimo 16 dicembre scade il versamento del saldo IMU dovuto per l’anno 2020. Lo scorso mese di giugno era stato versato l’acconto. Si ricorda che da quest’anno è in vigore la “nuova IMU”, che comprende anche la TASI, ora abolita. Il funzionamento è comunque molto simile alla “vecchia IMU”.
Rimane confermata l’esenzione per l’abitazione principale non di lusso e relative pertinenze (sono soggette all’imposta le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9). Sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa previdenza agricola. Sono inoltre esenti i terreni che ricadono in zone montane o di collina di cui alla circolare ministeriale n. 9 del 14/6/1993.
La nuova IMU si applica anche ai fabbricati rurali strumentali – per detti immobili è prevista l’aliquota dello 0,1%, che il Comune può diminuire fino all’azzeramento.
Come in precedenza, per le aree edificabili la base imponibile non è il valore catastale, ma quello venale alla data del 1° gennaio.
I codici per il versamento da eseguirsi mediante modello F24 sono: 3914 per i terreni, 3913 per i fabbricati rurali strumentali, 3916 per le aree fabbricabili e 3918 per gli altri fabbricati. Si fa presente che l’art. 177 del Decreto n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) ha stabilito che non è dovuto l’IMU 2020 per gli immobili degli agriturismi “a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”. Pertanto, l’imposta è dovuta nel caso in cui il proprietario dell’immobile lo abbia concesso in locazione al soggetto che esercita l’attività agrituristica.