Con un recente Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aumentato le percentuali di compensazione del legno e della legna da ardere, dal 6% al 6,4%. Si tratta, precisamente dei seguenti prodotti:

  • legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura;
  • legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.

La variazione ha effetto dalla data del 1° gennaio 2020 e comporta un minor debito di IVA. Infatti, le percentuali di compensazione rappresentano la quota di IVA sugli acquisti che gli agricoltori che applicano il regime speciale possono forfettariamente detrarre.

Ad esempio: cessione di legna da ardere: imponibile € 1.000, IVA 10% pari a € 100, compensazione 6,4%, l’azienda versa € 36. Cessione di legno squadrato: imponibile € 1.000, IVA 22% pari a € 220, compensazione 6,4%, l’azienda versa € 156.    Il credito derivante dall’aumento della percentuale di compensazione potrà essere recuperato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2020 di prossima scadenza.