La scadenza del 31 gennaio per la denuncia di variazione colturale

Il 31 gennaio prossimo scade il termine per la presentazione all’Ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate della denuncia di variazione colturale dei terreni.
Come noto, ogni terreno è censito al catasto con una propria qualità (seminativo, seminativo-irriguo, etc.) ed una propria classe (1°, 2°, etc.), anche in virtù delle quali sono quantificati il reddito dominicale ed il reddito agrario.
Mentre il reddito dominicale è quella parte del reddito che remunera la proprietà del fondo ed è sempre imputato al proprietario, il reddito agrario riguarda l’utilizzo del terreno per finalità agricole ed è dichiarato da colui che svolge effettivamente la relativa attività, come può essere un affittuario.
Quando vi è una modifica colturale dei terreni, fatta eccezione per i titolari di fondi soggetti a riclassamento automatico, sorge l’obbligo di denunciare quella variazione.
La denuncia può essere presentata attraverso il Modello 26 o attraverso il software DOCTE 2.0.
Quale che sia il mezzo scelto, dovrà, comunque, essere rispettato il termine del 31 gennaio per la trasmissione della denuncia.
Il rispetto del termine evita al contribuente di incorrere nella sanzione amministrativa da € 250,00 a € 2.500,00 prevista per la presentazione tardiva ma, soprattutto, gli consente di trarre tutti i benefici derivanti da una denuncia tempestiva.
Se la variazione colturale determina un aumento del reddito, le maggiori imposte saranno dovute solo per l’anno successivo a quello della presentazione della denuncia. Se, invece, per effetto della variazione, il reddito diminuisce è possibile avvantaggiarsene sin da subito.
Come anticipato, la denuncia non è prevista in caso di comunicazione ad AGEA relativa all’uso del suolo sulle singole particelle per ottenere i contributi PAC (c.d. riclassamento automatico). In questo caso, è direttamente AGEA a proporre all’Agenzia delle Entrate la variazione catastali cui segue la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo aggiornamento (per le variazioni relative al 2021 si rimanda alla newsletter n. 1 pubblicata il 07.01.2022).