Moratorie crediti: i chiarimenti dell’autorità bancaria europea

Con il decreto Cura Italia e successivi provvedimenti relativi al credito, a favore delle piccole e medie imprese con sede in Italia, che hanno dichiarato di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID – 19” era stato stabilito che: 1) non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 giugno 2021 le aperure di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti; 2) sono prorogati fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e sena alcuna formalità) i prestiti non rateali; 3) è sospeso sino al 30 giugno 2021 il pagamento delle rate di finanziamenti, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e dei canoni di leasing. Sul tema in parola merita segnalare i chiarimenti pervenuti dalla Autorità Bancaria Europea (EBA) per i quali Confagricoltura ha fortemente sollecitato L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) circa le modalità che le Banche dovranno adottare per il trattamento delle moratorie di legge, che, come ormai noto, saranno automaticamente rinnovate secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio 2021. In particolare, l’EBA precisa che nel caso in cui la durata complessiva dei periodi di sospensione dei pagamenti accordati su un finanziamento, secondo una moratoria generale, superi i nove mesi, le flessibilità concesse si applicano solo fino al termine dei 9 mesi. A partire dal 1 giorno successivo al termine dei 9 mesi la Banca sarà tenuta a riclassificare la posizione oggetto di misura di concessione secondo quanto previsto dalla normativa prudenziale. In relazione a quanto sopra, facendo riferimento alle moratorie legislative realizzate in Italia in favore delle imprese danneggiate da COVID 19 ex art. 56 del D.L. 18/2020 (cd. D.L. Cura Italia) – originariamente applicabili fino al 30 settembre 2020 e poi prorogate, prima di tale data, inizialmente fino al 31 gennaio 2021 dal D.L. 104/2020 (cd. DL Agosto) e poi prorogate ulteriormente fino al 30 giugno 2021 dalla Legge di bilancio 178/2020 (cd. Legge di Bilancio 2021) – per una moratoria concessa a marzo 2020, in scadenza a fine gennaio 2021, e prorogata fino a giugno 2021, il periodo da considerare per la valutazione dell’onerosità della moratoria sarà di soli 5 mesi: da febbraio a giugno 2021. Dai chiarimenti della Autorità Bancaria Europea ne consegue, dunque, che le posizioni sospese avranno una ridotta probabilità di essere automaticamente classificate come non-performing, da parte della Banca. In altre parole si riduce fortemente il rischio di classificare automaticamente come un prestito in default il prolungamento delle moratorie per legge, quale quello disposto con la legge di bilancio per il 2021.