Operazioni transfrontaliere: novità dal 1 luglio

Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere saranno trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML
attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche. Tali dati dovranno essere trasmessi anche
dai soggetti in precedenza esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, segnatamente dai
soggetti rientranti nel regime di vantaggio, dai soggetti rientranti nel regime forfettario.
Per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia,
si dovrà utilizzare il tipo documento TD01, valorizzando il campo “codice destinatario” con
“XXXXXXX”.
Per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano
dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di
Interscambio.
Tale adempimento verrà effettuato con la registrazione della fattura, per cui vi dovrà essere
una tempestiva comunicazione ai nostri uffici al momento del ricevimento della fattura.
L’obbligo resterà facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta
doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.
La sanzione applicabile per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, è fissata nella misura
di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è
effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la
trasmissione corretta dei dati.