Prorogati al 30 settembre i versamenti delle imposte per i “soggetti ISA”

L’iter di conversione in Legge del “Decreto crescita” è ancora in corso, tuttavia è già stato approvato un emendamento che dispone la proroga al 30 settembre 2019 del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed Irap, per i soggetti tenuti all’applicazione dei nuovi “ISA” (indici sintetici di affidabilità fiscale). Si tratta quindi di un maggiore differimento rispetto alla ventilata proroga al 22 luglio. Inoltre, è stato anche approvato un ulteriore emendamento che fissa al 30 novembre 2019 la presentazione telematica dei modelli REDDITI/IRAP. Considerato che il 30 novembre cade di sabato, l’invio va effettuato entro il 2 dicembre 2019. Dette disposizioni non sono ancora definitive, in quanto è necessario attendere l’approvazione da parte della Camera e del Senato.

Gli “ISA” – che hanno sostituito i parametri contabili e gli studi di settore – riguardano le imprese tassate “a bilancio”, ad esempio: contoterzisti, manutenzioni di aree verdi, commercio di fiori e piante, agriturismi che hanno optato per il regime normale ecc.

La proroga si è resa necessaria in conseguenza delle difficoltà operative riscontrate nell’applicazione degli “ISA”. In pratica, si tratta di compilare un modello (che varia a seconda della tipologia di attività svolta) da allegare alla dichiarazione dei redditi, che contiene numerosi dati relativi all’impresa; questi dati sono elaborati da uno specifico software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ed il risultato che ne deriva è un punteggio che indica il grado di affidabilità fiscale dell’impresa stessa; a seconda del punteggio totalizzato, vi sono diverse conseguenze in termini di accertamento, tempi di erogazione dei rimborsi, adempimenti fiscali ecc. Per le società semplici e le ditte individuali che svolgono attività agricola, tassata in base alle rendite catastali dei terreni condotti, non si applicano gli ISA e quindi i termini di versamento delle imposte rimangono al 1° luglio e al 31 luglio (con la maggiorazione dello 0,4 %).