Le imprese che operano nell’ambito della vendita al dettaglio, che sono obbligate alla sospensione dell’attività in seguito alle misure per contrastare la diffusione del virus COVID-19, ed in possesso del registratore telematico (RT) per la trasmissione e memorizzazione dei corrispettivi, non sono tenuti ad alcun intervento sull’apparecchio. In questo caso si applicano le procedure previste per la chiusura dell’esercizio per le ferie e per “eventi eccezionali”.

Dal punto di vista operativo, l’ultimo giorno di esercizio dell’attività si è provveduto all’ordinaria chiusura del RT a seguito della quale avviene la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate; il primo giorno di ripresa dell’attività, con l’accensione del RT, lo stesso produrrà il file con l’indicazione dei giorni di inattività che verrà trasmesso all’Agenzia delle Entrate.

Infatti, è previsto che “nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera”. La sospensione dell’attività per questa emergenza sanitaria non rientra tra le situazioni particolari per le quali si deve ricorrere alle “procedure di emergenza”, non richiede di effettuare la comunicazione di sospensione dell’attività o di “messa fuori servizio” del RT.