Il Decreto Ministeriale del 6 settembre 2023 introduce nuove regole per la formazione obbligatoria in materia di sanità animale. Queste norme riguardano operatori e professionisti del settore e mirano a migliorare la gestione degli allevamenti, garantire la sicurezza animale e tutelare la salute pubblica.
Chi è obbligato alla formazione?
Il DM stabilisce l’obbligo di formazione per:
- Operatori e trasportatori registrati nel Sistema I&R (Identificazione e Registrazione)
- Se l’operatore è una persona giuridica, il rappresentante legale è responsabile della formazione
- Il rappresentante legale può delegare una persona fisica che si occupa stabilmente degli animali detenuti in ogni stabilimento registrato a suo nome
- La delega deve essere documentata e disponibile presso lo stabilimento per i controlli ufficiali
- Professionisti degli animali, ovvero coloro che, per qualifiche professionali o iscrizione a ordini/albi, che si occupano di animali o di prodotti destinati agli animali
- Gli operatori, i loro delegati e i responsabili degli animali negli stabilimenti devono fornire istruzioni sulle buone prassi a tutti i lavoratori che operano nel sito, se non rientrano tra i professionisti degli animali
Entro quando va fatta la formazione?
Gli operatori ed i trasportatori che alla data di applicazione del DM sono identificati e registrati nel Sistema I&R ed i professionisti degli animali che si occupano di animali identificati e registrati in BDN ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 134 del 2022 presso stabilimenti registrati o riconosciuti, che, alla data di applicazione del DM, hanno già avviato la propria attività, sono tenuti ad assolvere all’obbligo di frequenza del primo programma formativo entro il 31 dicembre 2025.
I soggetti summenzionati, che avviano la propria attività tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, assolvono all’obbligo di frequenza del primo programma formativo entro 12 mesi all’avvio dell’attività
Struttura e durata dei programmi formativi
I programmi formativi sono finalizzati ad assicurare che gli operatori, i trasportatori ed i professionisti degli animali acquisiscano conoscenze adeguate in materia di:
a) principali malattie elencate degli animali, comprese quelle trasmissibili all’uomo e relativo rischio di diffusione;
b) oneri ed obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali con particolare riferimento agli obblighi di sorveglianza passiva, di notifica e di comunicazione;
c) principi di biosicurezza;
d) interazione tra sanità animale, benessere animale e salute umana;
e) buone prassi di allevamento;
f) resistenza ai trattamenti farmacologici, compresa quella antimicrobica.
I corsi sono differenziati per specie o gruppi di specie differenti:
- ungulati (bovini, ovini e caprini, equini, suini, camelidi, cervidi e renne);
- pollame e altri volatili in cattività;
- lagomorfi (conigli e lepri);
- animali terrestri invertebrati, incluse gli animali di elicicoltura;
- animali di apicoltura;
- animali di acquacoltura.
La durata minima del corso per gli operatori è 18 ore; la durata minima del corso per trasportatori e professionisti degli animali è di 10 ore.
Esoneri dall’obbligo formativo
- Gli operatori e i professionisti già soggetti a formazione obbligatoria equivalente, con attestato di frequenza
- Gli allevatori familiari e amatoriali di animali da compagnia
Sanzioni in caso di mancata formazione
- Il mancato rispetto dell’obbligo formativo costituisce una violazione sanabile ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del d.lgs. . 136/2022. Si applica il regime di diffida, come previsto dal decreto-legge n. 91/2014, con possibilità di regolarizzare la propria posizione entro i termini previsti dalle norme
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