Come è noto, per il prossimo mese di luglio, una porzione consistente della popolazione italiana percepirà il c.d. bonus € 200,00. L’art. 31 d.l. 50/2022 ha riconosciuta questa indennità una tantum a favore di tutti i lavoratori dipendenti – in possesso di alcuni requisiti per i quali si rimanda alle precedenti comunicazioni.

L’art. 32, comma 13, d.l. 50/2022 riconosce il diritto a percepire tale indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato ed intermittenti che abbiano svolto, nel 2021, la prestazione per almeno 50 giorni ed abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a € 35.000,00 per il 2021. In questo caso, l’indennità è versata, su domanda, dall’INPS.

Nelle scorse settimane, si è posto il problema di stabilire chi debba corrispondere il bonus agli operai agricoli a tempo determinato: se le aziende agricole o l’Istituto Previdenziale.

Dopo il diffondersi di interpretazioni estremamente diverse, con la circolare n. 73 del 24.06.2022, l’INPS ha finalmente fugato i dubbi per questa categoria di lavoratori.

Fin delle premesse, l’Istituto specifica che “l’erogazione della indennità … per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato considerato che l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per i lavoratori a tempo determinato”. L’esclusione è ribadita nella successiva Sezione II, punto n. 2, nella quale gli operai a tempo determinato nel settore agricolo sono ricondotti nell’ambito della categoria dei lavoratori stagionali, a tempo determinati ed intermittenti.

Ne consegue che per gli OTD agricoli, l’indennità sarà versata, su domanda, dall’INPS e non dal datore di lavoro, che non dovrà quindi raccogliere alcuna dichiarazione da questa categoria di lavoratori.

Ricordiamo che per gli OTD agricoli la domanda potrà essere presentata dal 20.06.2022 al 31.10.2022 collegandosi al sito web dell’INPS – la funzione è già operativa – mediante accesso con SPID o carta di identità elettronica. La domanda può essere presentata autonomamente o avvalendosi del servizio di un patronato. In alternativa sarà possibile avvalersi del Contact Center Multicanale, contattabile al numero verde 803 164 da rete fissa o al numero 06 164164 da rete mobile. Se, poi, l’OTD agricolo fosse percettore di disoccupazione agricola, l’indennità gli sarà corrisposta direttamente dall’INPS, senza bisogno di alcuna domanda.