Con il recente decreto legge 73/2022 – c.d. Decreto Semplificazioni – il Consiglio dei Ministri è intervenuto in una materia particolarmente sensibile per il nostro settore: i flussi migratori.
È dato di comune esperienza che la ricerca di manodopera sia diventata ardua. A ciò si aggiunga che il tradizionale bacino di reclutamento rappresentato dall’Europa orientale sembra essersi indirizzato, almeno quest’anno, verso altri mercati, in particolare quelli dell’Europa centro-settentrionale. Era, perciò, atteso un intervento del legislatore che semplificasse le procedure burocratiche in materia di flussi migratori. Ciò è stato fatto attraverso alcune disposizioni del recente Decreto Semplificazioni.
L’intervento più significativo è quello che vede uno spostamento di competenze dal pubblico al privato in materia di verifica dell’osservanza dei presupposti richiesti per l’ingresso dei lavoratori extra UE.
Come è noto, finora il controllo dell’osservanza delle prescrizioni contenute nel CCNL di riferimento, della congruità del numero delle richieste presentate, della capacità economica e delle esigenze dell’impresa del datore di lavoro, era demandato all’Ispettorato del Lavoro, con tempi non propriamente brevi.
Per le annualità 2021 e 2022 la verifica è, invece, attribuita ai professionisti iscritti in appositi albi e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, cui la singola impresa aderisce o conferisce mandato. Spetta, dunque, a questi soggetti verificare la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero dei dipendenti, il tipo di attività dell’impresa, al fine di rilasciare un’asseverazione che dovrà essere presentata con la richiesta di assunzione del datore di lavoro ovvero, per le domande già proposte per l’annualità 2021, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno. L’Ispettorato del Lavoro, cui spetta il potere di effettuare controlli a campione sulle asseverazioni rilasciate, nel proprio comunicato stampa del 23.06.2022, si è, comunque, riservato di fornire maggiori indicazioni sull’applicazione dei criteri sopra citati.
Si precisa, peraltro, che il rilascio dell’asseverazione non è prevista in tre casi:
- quando, per le domande presentate per l’annualità 2021, le verifiche sono già state espletate dall’Ispettorato;
- quando le istanze sono presentate tramite le OO.SS. datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro un protocollo di intesa con cui si impegnano a rispettare i requisiti, altrimenti soggetti a controllo;
- quando il datore di lavoro è affetto da patologie o handicap ed intende assumere un lavoratore straniero che gli presti assistenza.
Si riducono altresì i tempi per il rilascio del nulla osta al lavoro. I termini passano da 60 a 30 giorni per i flussi relativi al 2022 e al 2023. Parimenti, si riducono da 30 a 20 giorni i termini per il rilascio del visto da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche. Una volta che il nulla osta ed il visto di ingresso sono rilasciati, lo sportello unico per l’immigrazione procederà alla convocazione del datore di lavoro e dello straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Le semplificazioni si estendono anche ai cittadini stranieri che, al 01.05.2022, siano già presenti in Italia purché:
- siano stati già sottoposti a rilievo fotodattiloscopico;
- abbiano soggiornato nel nostro Paese prima della data indicata;
- non sia stato loro notificato un provvedimento di espulsione, non siano stati segnalati o condannati per alcuni gravi reati e non siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.