Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° maggio ha approvato un decreto-legge (non ancora pubblicato in G.U.), nonché un disegno di legge che contengono disposizioni in materia di lavoro. Sulla base dei testi in nostro possesso, si evidenziano qui di seguito le principali novità contenute nei due provvedimenti. Cominciamo con il contenuto del decreto legge.

Riduzione cuneo fiscale

È prevista un’ulteriore riduzione di 4 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori, che si aggiunge a quella già prevista dall’ultima legge di bilancio per l’anno 2023.

Conseguentemente la riduzione sarà pari, per i soli periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, al:

  • 6% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l’importo di 2.692 euro (35.000 reddito annuo);
    • 7% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l’importo di € 1.923 euro (25.000 reddito annuo).

La misura consente di incrementare i salari a parità di costo del lavoro per l’azienda, neutralizzando almeno in parte gli effetti negativi dell’inflazione e incentivando i consumi. La misura però non ha carattere strutturale (cesserà alla fine del corrente anno) e non interviene direttamente sulla quota dei contributi a carico dell’azienda.

Welfare aziendale

Viene confermata anche per il 2023 l’esenzione dall’imponibile fiscale dei cd. fringe benefit e delle somme per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. L’agevolazione, riconosciuta entro il limite complessivo di euro 3.000, viene limitata solo ai lavoratori dipendenti con figli a carico.

Anche in questo caso la norma è finalizzata a ridurre temporaneamente il cuneo fiscale per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico.

Semplificazione comunicazione di assunzione

Vengono semplificati gli obblighi di informativa al lavoratore, che possono essere assolti da datore di lavoro anche mediante il rinvio alla contrattazione collettiva applicata in azienda.

La norma modifica una novità introdotta lo scorso 13 agosto dal precedente governo, assai onerosa per i lavoratori stagionali, di cui avevamo chiesto formalmente la semplificazione.

Incentivi per l’assunzione di under 30

Viene introdotta un’ulteriore misura per incentivare l’assunzione di giovani under 30 che abbiano certi requisiti (cd. NEET) nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2023.  L’incentivo è pari al 60 per cento della retribuzione mensile per un periodo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

Anche questa misura è scarsamente applicabile in agricoltura perché riservata all’assunzione a tempo indeterminato.

Sicurezza sul lavoro

Vengono introdotte alcune modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si segnala in particolare l’introduzione di un obbligo di formazione e addestramento specifico anche per il datore di lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

Sanzioni per omesso versamento delle ritenute

Viene corretta la norma che prevedeva sanzioni amministrative particolarmente pesanti (da 10.000 a 50.000 euro) in caso di omesso versamento delle quote di contributi previdenziali a carico del lavoratore, a prescindere dall’entità dell’omissione.

La norma riporta ad equità la sanzione, proporzionando la stessa all’entità dell’omissione contributiva.

Modifiche alla disciplina del contratto a termine

La norma rende più agevole l’assunzione a termine fino a 24 mesi complessivi, con la possibilità di indicare causali previste dalla contrattazione collettiva o, nel primo anno di applicazione della norma (nelle more dell’intervento della contrattazione collettiva), per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti.

La semplificazione è sicuramente interessante, anche se applicabile solo agli impiegati e quadri agricoli (perché gli operai, come noto, sono esclusi dalle limitazioni previste dalla legge).

Assegno di inclusione

In luogo del reddito di cittadinanza, da gennaio 2024 è previsto l’Assegno di inclusione, di cui potranno beneficiare i nuclei familiari con disabili, minori, over 60. L’importo è fino a 6mila euro l’anno (500 al mese), più un contributo affitto (per le locazioni regolari) di 3.360 euro l’anno (280 al mese). La misura è erogata per 18 mesi. Dopo un mese di stop può essere rinnovata per periodi ulteriori di 12 mesi.

Per i componenti del nucleo familiare avviabili al lavoro di età compresa tra i 18 ed i 59 anni è prevista una serie di interventi finalizzati a favorire la loro occupazione (patto di servizio).

I richiedenti devono essere residenti in Italia da almeno cinque anni, avere un Isee di 9.360 euro e un reddito familiare inferiore a 6mila euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza. Per dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, scatta la reclusione da 2 a 6 anni.

Disegno di legge in materia di lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato un disegno di legge in materia di lavoro il cui testo non è stato ancora ufficializzato.

Si segnalano, per quanto di nostro interesse, soprattutto alcune misure finalizzate al potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e di riscossione degli importi omessi. Vengono contestualmente introdotte delle norme volte a riconoscere riduzioni della misura delle sanzioni civili in caso di tempestiva regolarizzazione di anomalie rilevate d’ufficio dall’INPS. Viene inoltre rivista la normativa in materia di pagamento dilazionato dei debiti contributivi (le rate mensili possono arrivare fino a 60). Il testo prevede, infine, norme relative all’istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura.