Fino al 15 luglio sono aperti i termino per presentate le domande di regolarizzazione dei rapporti di lavoro con cittadini stranieri. Lo stabilisce il decreto interministeriale Interno, Economia, Lavoro e Politiche agricole del 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio, che indica i requisiti richiesti per fruire della sanatoria.

Si ricorda che sono interessati tre settori: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura; assistenza alla persona; lavoro domestico e prevede un doppio binario.

Per quanto concerne la regolarizzazione di cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’ 8 marzo 2020, le istanze di assunzione dei lavoratori  dovranno essere presentate con modalità informatiche sull’applicativo all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, e la procedura sarà gestita dallo Sportello unico per l’immigrazione. Il cittadino straniero non deve aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo.

I datori che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o comunitari, devono invece presentare istanza telematica all’Inps sull’apposita applicazione sul sito dell’Inps (www.inps.it).

L’emersione prevede un esborso di 500 euro per pratica oltre a un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale che verrà determinato. Intanto l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione n. 27/E, i codici tributo per il versamento, tramite F24 dei contributi forfettari.

Un canale a parte viene attivato dal cittadino straniero, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, che potrà presentare domanda per un permesso della durata di sei mesi, convertibile in permesso di lavoro in caso di assunzione, dimostrando di aver svolto attività nei settori interessati dalla norma. In quest’ultimo caso, le istanze andranno presentate direttamente alla Questura. Il costo dell’inoltro della domanda è di 30 euro (oltre alla marca da bollo da 16 euro), l’accesso alla procedura di 130 euro. L’articolo 7 del decreto elenca la documentazione ritenuta valida per la dimostrazione di un rapporto di lavoro intercorso in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019.

L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30mila euro annui. Per l’imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori. Se la dichiarazione di emersione interessa familiari, conviventi o meno, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza, il reddito imponibile del datore non può essere inferiore a 20mila euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27mila euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.