Con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato in data 27 luglio 2021, sono stati definiti i criteri e le modalità dell’esonero previsto dalla legge di bilancio per il 2021 in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti particolarmente colpiti dalle conseguenze economiche negative dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Anche se il decreto prevede che la relativa domanda deve essere presentata entro il 31 luglio 2021, l’INPS – con messaggio n. 2761 del 29 luglio 2021 – ha comunicato che il termine di presentazione è rinviato al 30 settembre 2021, con le modalità che saranno indicate con apposita circolare di prossima pubblicazione.
Tale norma ha previsto un esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. L’agevolazione contributiva è rivolta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri nonché a quelli della cd. gestione separata, nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua (il budget totale destinato alla misura è invece pari a 1,5 miliardi di euro). Sono dunque pienamente ricompresi nell’ambito di applicazione dell’esonero parziale i lavoratori autonomi iscritti alla speciale gestione INPS dei coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri (CM), tra i quali rientrano anche gli imprenditori agricoli professionali (IAP) che, come noto, sono iscritti alla citata gestione INPS.