L’INPS, con circolare n. 131 dell’8 settembre 2021, ha fornito le indicazioni in ordine all’ambito di applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura (comprese le aziende produttrici di vino e birra) per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, riconosciuto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, e successive modifiche e integrazioni.

Nel riservarci di fornire indicazioni più approfondite si evidenzia intanto quanto segue:

  • l’esonero è riconosciuto con riferimento sia alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro, sia alla contribuzione relativa ai lavoratori autonomi in agricoltura (imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) delle aziende la cui attività è identificata dai codici Ateco indicati nell’allegato 3 del decreto-legge n. 137/2020, riportato anche nella circolare Inps in commento (allegato n. 1 della circolare);
  • i moduli per la presentazione dell’istanza relativa all’esonero in oggetto non sono ancora disponibili. La disponibilità del modulo per la presentazione delle istanze sarà resa nota con apposito messaggio Inps. L’istanza dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di tale messaggio;
  • l’Istituto – accogliendo una nostra richiesta in tal senso – dispone espressamente, nelle more della definizione delle istanze, il differimento anche dei pagamenti relativi al i trimestre 2021 (interessato dall’esonero per il mese di gennaio 2021) per i datori di lavoro agricolo che occupano operai, in scadenza il 16 settembre 2021 (l’emissione relativa al iv trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021 era stata già sospesa con i precedenti messaggi n. 2263/2021 e n. 2418/2021);
  • viene espressamente chiarito che ai fini della verifica della regolarità contributiva non rileva il mancato versamento degli importi sospesi in attesa della definizione degli esiti della domanda di esonero, per legge o in via amministrativa dall’istituto (IV rata 2020 e I rata 2021 per i lavoratori autonomi agricoli; IV trimestre 2020 e I trimestre 2021 per i datori di lavoro agricolo);
  • l’esonero potrà essere fruito oltre che in applicazione del regime previsto dal paragrafo 3.1 del c.d. “quadro temporaneo UE degli aiuti covid” (che non richiede particolari requisiti se non il rispetto del limite individuale di 225.000 euro per le imprese agricole), anche facendo riferimento al paragrafo 3.12 del medesimo provvedimento (che richiede però particolari requisiti).

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