L’obbligo dal 15 ottobre di esibire il Green Pass non si applica solo ai lavoratori subordinati.

Il controllo del certificato verde che inizierà a scandire le nostre giornate non è limitato ai soli lavoratori dipendenti ma si estende ad altre categorie professionali.

Ne sono coinvolti i lavoratori somministrati. Nei loro confronti, il controllo è addirittura duplice. Sarà l’Agenzia del Lavoro, in sede di assunzione, a verificare il possesso del certificato, mentre spetterà all’utilizzatore, presso cui il lavoratore è inviato, effettuare il controllo quotidiano.

Identica sorte spetta ai lavoratori distaccati. Anche in questo caso, il controllo “preventivo” dovrà essere compiuto dal datore di lavoro che distacca, mentre quello giornaliero incombe all’impresa presso la quale il lavoratore è inviato.

Lo stesso ragionamento vale per l’appalto. I lavoratori che operano presso il committente dovranno essere controllati, dapprima, dal loro datore di lavoro/appaltatore e, poi, in concreto dal committente presso il quale l’opera o, più tipicamente, il servizio è prestato.

Che cosa accade se l’agenzia, l’appaltatore o il datore di lavoro che distacca non verifica previamente che il lavoratore inviato è in regola con il certificato? La prestazione non potrà essere resa con conseguente responsabilità contrattuale del somministratore, dell’appaltatore o del datore di lavoro che distacca per inesatto adempimento.

Anche i lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti, sono tenuti ad esibire il green pass quando si recano presso i propri clienti. Così si esprime la FAQ n. 9 pubblicata presso il sito del governo italiano (vai alla pagina dedicata). Quindi, qualsiasi lavoratore autonomo, partita IVA o libero professionista che acceda presso la Vostre aziende – dal consulente al contoterzista – è tenuto, a richiesta, ad esibire il proprio certificato verde. Nessun obbligo di controllo né di esibizione è previsto, invece, nei confronti del semplice cliente.