Con la legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata sulla G.U. n.144 del 23.06.2017) di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (cd. “manovrina”) è stato introdotto il nuovo “contratto di prestazione occasionale” e il “libretto famiglia”, una nuova fattispecie contrattuale che intende disciplinare le prestazioni di lavoro saltuarie ed occasionali che in precedenza rientravano nel lavoro accessorio (cd. Voucher o buoni lavoro) e che – in seguito all’abrogazione delle relative norme (articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. n.81/2015) ad opera della legge n. 49/2017 erano rimaste prive di regolamentazione normativa. Sull’argomento è intervenuta la circolare INPS n. 107 del 5 luglio u.s., con la quale sono state fornite indicazioni operative per l’utilizzo delle prestazioni occasionali. Di seguito riportiamo le informazioni utili alle imprese agricole per attivare i cosiddetti nuovi voucher.
Il libretto di Famiglia e il Contratto di lavoro occasionale sostituiscono integralmente i vecchi voucher che sono utilizzabili secondo la vecchia normativa entro i 12 mesi successivi all’acquisto e comunque entro il 31 dicembre 2017.
Il Committente viene di seguito chiamato UTILIZZATORE.
Il lavoratore viene di seguito chiamato PRESTATORE.


Regole comuni al Libretto di famiglia e al Contratto di prestazione occasionale
Limite dei compensi netti per anno solare dal 01/01 al 31/12:
per l’utilizzatore € 5.000,00; elevabili a € 6.667,00 se utilizzati con prestatori appartenenti alle categorie ( pensionati; studenti con meno di 25 anni di età, percettori di sussidio Inps; di reddito di inclusione REI/SIA persone disoccupate iscritte nelle apposite liste ai centri per l’Impiego;
per il prestatore € 5.000,00 complessivi netti annui ( € 2.500,00 con il medesimo Utilizzatore)

Limite durata prestazioni
280 ore annue elevabili per l’agricoltura ad un numero di ore calcolato dividendo la retribuzione oraria per il compenso massimo annuo € 2.500,00.
Non è ammesso l’utilizzo di prestazioni occasionali da parte di Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque dipendenti a tempo indeterminato. A tal proposito l’’Inps ha fissato un criterio particolare per conteggiare la media occupazionale dell’azienda.
Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionale da parte di lavoratori con i quali l’Utilizzatore ha in essere o ha avuto un rapporto di lavoro subordinato o prestazione co.co.co. o co.co.pro nei 6 mesi precedenti la prevista prestazione occasionale.

Per l’Agricoltura
I prestatori devono appartenere alle seguenti categorie:
pensionati di vecchiaia o di invalidità, studenti entro i 25 anni di età, percettori di sussidio o reddito di inclusione SIA/REI Inps, disoccupati iscritti regolarmente nelle apposite liste presso i centri per l’impiego.
I prestatori non devono aver avuto inoltre un rapporto di lavoro subordinato nel settore agricolo nell’anno precedente (2016).
Per il solo Contratto di prestazione occasionale deve essere rispettata la normativa sulla salute e sicurezza del lavoratore.
I compensi percepititi dal prestatore non incidono sullo status di disoccupato e sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Procedure per l’utilizzo del Libretto di Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale
La gestione completa delle prestazioni occasionali compresi i pagamenti delle prestazioni viene effettuata tramite una piattaforma appositamente predisposta e presente nel sito Inps alla voce PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE
Per accedere è necessario munirsi di apposite credenziali.
Nel portale si devono registrare gli Utilizzatori e i Prestatori per quest’ultimi va indicato anche il numero di cellulare o la mail ed eventualmente l’Iban per l’accredito dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro svolte.
In mancanza di questo ultimo dato l’Inps ente pagatore tramite Poste Italiane invierà una comunicazione al prestatore con i canali sopra indicati comunicando la disponibilità delle somme erogate presso gli uffici postali ( bonifico bancario domiciliato) costo € 2,60 a carico del prestatore.

COMPENSI
Libretto di Famiglia
€ 10,00 lordi (prestazione minima un ora di lavoro) per 1 ora di lavoro dei quali 8 €,rappresentano la quota netta che verrà corrisposta al prestatore.

Prestazioni di lavoro occasionali
€ 12,412 per 1 ora di lavoro dei quali 9 €, rappresentano la quota netta che verrà corrisposta al prestatore.
L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore effettive di lavoro.

Assicurazioni coperte
In entrambi i casi i prestatori sono assicurati per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti all’Inps con l’iscrizione alla Gestione Separata.
Ai fin infortunistici sono assicurati all’Inail.
Le relative contribuzioni sono interamente a carico dell’Utilizzatore nelle seguenti misure:
Libretto di famiglia € 2,00 per un’ora di prestazione lavorativa;
Contratti di prestazione occasionale € 3,412 per un’ora di prestazione lavorativa

Gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori
Preventivamente prima di poter ricorrere alle prestazioni occasionali l’Utilizzatore deve aver alimentato il proprio conto presso l’Inps mediante il versamento con modello F. 24 utilizzando le seguenti causali:
LIFA per il Libretto di famiglie
CLOC per il Contratto di prestazione occasionale
Tramite carta di credito direttamente dal portale Inps.
Le somme sono disponibili decorsi 7 giorni dall’operazione.

Versamento minimo
€ 12,00 per Libretto di Famiglia, minimo 1 ora di lavoro.
€ 49,65 per Contratto di prestazione occasionale minimo 4 ore di lavoro

Per il settore agricolo
L’importo equivalente alla retribuzione spettante all’operaio agricolo a tempo determinato per una prestazione lavorativa di almeno n.4 ore tenuto conto dell’area contrattuale di appartenenza del prestatore, prevista per le mansioni svolte, maggiorata degli importi dovuti per le assicurazioni obbligatorie Inps 33% Inail 3,5% oneri di gestione 1%, sull’importo dovuto per ogni ora di lavoro.

Limiti:
Prima area € 9,65
Seconda area € 8,80
Terza Area 6,56

Libretto di famiglia
Utilizzabile esclusivamente da persone fisiche non imprenditori per lavori di: giardinaggio, pulizie, piccole manutenzioni, assistenza domiciliare alle persone, insegnamento privato supplementare.

Contratto di Prestazione Occasionale
Utilizzabile da tutti i Soggetti Imprenditori con l’esclusione di coloro che svolgono le seguenti attività:
imprese edili e affini, aziende che lavorano in appalto e servizi, imprese che effettuano attività di escavazione, miniere cave torbiere, lapidei, imprese che hanno un organico superiore ai 5 dipendenti a tempo indeterminato, esclusa l’agricoltura.

ADEMPIMENTI
Libretto di famiglia
Al termine della prestazione lavorativa e comunque non oltre il terzo giorno successivo quello della prestazione lavorativa, l’utilizzatore tramite la piattaforma Inps dovrà comunicare i dati identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione il numero dei titoli utilizzati per il pagamento della prestazione la durata della prestazione.
Specificare se il prestatore appartiene alle speciali categorie ( pensionati, studenti, percettori di sussidio disoccupati regolarmente iscritti al Centro per l’impiego ect. )
Contestualmente il prestatore viene informato via sms o tramite mail dell’avvenuta registrazione e dei termini della stessa.

Contratto di prestazione occasionale
Almeno 60 minuti prima della prestazione l’Utilizzatore tramite la piattaforma Inps è tenuto a fornire i seguenti dati:
– dati identificativi del prestatore;
– la misura del compenso pattuita;
– il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
– la data e l’ora di inizio e termine della prestazione lavorativa;
per l’Agricoltura la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni;
– il settore di impiego del lavoratore;
– eventuale categoria di appartenenza ( pensionati, studenti ect)

Mancato svolgimento della prestazione
Tenuto conto che la comunicazione della prestazione è preventiva, nel caso in cui la stessa non dovesse essere effettuata, entro le 24 ore del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, dovrà essere comunicata la revoca utilizzando l’apposita procedura prevista nella piattaforma INPS.
Contestualmente il lavoratore viene aggiornato via sms o mail di tutte le registrazioni effettuate dall’Utilizzatore (attivazione e revoche con relative specifiche).
Al termine della giornata in cui è avvenuta la prestazione il prestatore può confermarla utilizzando l’apposita funzione presente nella piattaforma Inps.
Nel caso in cui fosse stata comunicata una revoca in presenza invece di una prestazione lavorativa, il prestatore sempre nel termine delle 24 ore del terzo giorno successivo alla data di inizio presunto della prestazione può comunicare all’Inps l’avvenuto svolgimento della stessa, utilizzando le stesse procedure previste per l’iscrizione predisposte dall’Istituto.
Decorso il terzo giorno successivo alla data di inizio della prestazione la stessa si intende comunque effettuata.

Gestione dei compensi
Premesso che il lavoratore viene sempre aggiornato via sms o mail delle comunicazioni fatte dall’utilizzatore; il compenso viene erogato dall’Inps entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione mediante bonifico se all’atto della registrazione il prestatore ha inserito l’Iban o tramite Bonifico bancario domiciliato presso gli uffici postali. Poste Italiane in questo ultimo caso trasmetterà al prestatore una comunicazione della disponibilità delle somme.
Nel caso di prestazione svolta a cavallo di due mesi il pagamento sarà disponibile entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui è terminata la prestazione.

Regime sanzionatorio
Superamento dei limiti reddituali in capo al singolo utilizzatore € 2.500,00 o superamento delle 280 ore nel periodo primo gennaio 31 dicembre di ogni anno.
Il relativo rapporto di lavoro si trasforma il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per l’agricoltura il predetto limite delle 280 annue si incrementa sulla base dell’area di appartenenza e dei minimali orari previsti.
La mancata comunicazione preventiva di inizio della prestazione lavorativa comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.500,00.

Per ogni eventuale informazione potete contattare l’Ufficio Paghe di Confagricoltura Padova al n. 049 8223546.