È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, la Legge 2 aprile 2020, n. 21, recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente” che ha disciplinato, a decorrere dal 1° luglio 2020, la riduzione del cuneo fiscale per redditi fino ai 40.000 euro.

Si tratta di un intervento attuativo della disposizione contenuta nell’ultima legge di bilancio (L. n. 160/2019) che aveva previsto la costituzione di un apposito Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (con dotazione di 3 miliardi di euro per il 2020 e di 5 miliardi di euro per il 2021).

Con questa legge viene abrogata dal 1° luglio 2020 la disposizione che disciplina il credito per lavoro dipendente e assimilato, così detto “bonus Renzi”, che – fino al 30 giugno 2020 – riconosce ai percettori di un reddito fino ai 24.600 euro una integrazione di 80 euro al mese in busta paga (960 euro annui complessivi), riproporzionati per i redditi da 24.600 a 26.600 euro.

La riduzione del cuneo fiscale avviene attraverso due misure applicabili in relazione all’importo complessivo annuo del reddito da lavoro dipendente percepito: un trattamento integrativo al reddito e una ulteriore detrazione fiscale.

  • Trattamento integrativo del reddito
    Ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 28.000 euro è riconosciuta in busta paga una somma a titolo di integrazione del reddito
    di importo (complessivo) pari a 600 euro per l’anno 2020, e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021 (equivalenti a 100 euro al mese in busta paga).
    Rispetto al “Bonus Renzi”, viene quindi ampliata la platea dei beneficiari del trattamento integrativo (mediante l’innalzamento dei limiti reddituali fino a 28.000) e incrementato l’importo in busta paga (che da 80 euro mensili passa a 100 euro).
    Il trattamento integrativo viene rapportato al periodo di lavoro e non concorre alla formazione del reddito; pertanto, non deve essere assoggettato a ritenuta e/o a qualsiasi contribuzione previdenziale, assistenziale e assicurativa.
  • Ulteriore detrazione fiscale
    Ai lavoratori con redditi oltre i 28.000 euro e fino ai 40.000 euro è invece riconosciuta un’ulteriore detrazione di lavoro dipendente e assimilato,
    che decresce gradualmente fino ad azzerarsi all’aumentare del reddito.
    Nello specifico, per i redditi oltre 28.000 e fino a 35.000 euro, l’ulteriore detrazione si compone di un importo fisso annuo (480 euro complessivi) più una parte variabile, che decresce all’aumentare del reddito.
    Per la fascia reddituale che va dai 35.000 euro e fino a 40.000 euro, l’ulteriore detrazione è costituita invece esclusivamente da un importo variabile, che decresce all’aumentare del reddito, azzerandosi al raggiungimento di 40.000 euro.
    Si tratta di una misura sperimentale valida per le prestazioni di lavoro subordinato rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Il meccanismo di riconoscimento del beneficio è automatico e prevede che il sostituto di imposta attui la ripartizione dello stesso tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando in sede di conguaglio la spettanza effettiva del trattamento integrativo e della ulteriore detrazione fiscale.