E’ stata approvata lo scorso 13 settembre, dal Consiglio della Regione Veneto, la nuova disciplina relativa alle attività di agriturismo, pescaturismo, ittiturismo, turismo rurale, fattorie didattiche, enoturismo, oleoturismo.

Nelle intenzioni del Legislatore e degli operatori che in questi anni hanno collaborato per l’adozione del provvedimento le finalità dettate da una rivisitazione della precedente normativa sono orientate a permettere una diversificazione dei servizi offerti dalle imprese agricole al fine di migliorare e ampliare l’offerta a clienti e turisti, valorizzare e far conoscere le produzioni enogastronomiche tradizionali e locali, diffondere la conoscenza della cultura contadina, della vita rurale e di quella del mondo della pesca, accrescere la fruibilità e la conoscenza del territorio da parte dei turisti e cittadini e, nel contempo, salvaguardare e tutelare l’ambiente.

Il legislatore, con la collaborazione associazioni di settore, si è adoperato per modificare la precedente Legge 28/2012 ampliando le attività di turismo rurale nell’ambito dell’agriturismo; inserendo l’attività enoturista e quella oleoturistica, prevedendo nuove iniziative e semplificazioni per le attività di somministrazione e, infine ampliando l’ospitalità .

La nuova disciplina che entrerà in vigore con la pubblicazione sul BUR della legge pone innanzitutto in evidenza le diverse tipologie di attività turistiche che possono essere intraprese dalle aziende del settore primario introducendo, nelle finalità degli art. 1 e 2, l’obbiettivo relativo all’incentivazione del miglioramento degli standard di accoglienza.

L’articolo 3 introduce la nuova definizione di “enoturismo” e di “oleoturismo”;  rivede quelle del “turismo rurale” e di “fattoria didattica”; allarga la gamma dei “prodotti di qualità e territoriali” con l’inserimento dell’Indicazione Facoltativa “Prodotto di montagna”, le “PPL”.

L’articolo 7, riguardante l’ospitalità, è molto interessante per le nostre aziende. In particolare viene aumentato a 45 il numero massimo dei posti letto. Inoltre, come già previsto per altre strutture ricettive turistiche, è stato consentito l’utilizzo del letto aggiuntivo in camera: “…. omissis….Su espressa richiesta degli ospiti, qualora la superficie della camera interessata lo consenta, è possibile aggiungere un ulteriore letto rispetto al numero massimo dei posti letto consentito nella camera, da rimuovere il giorno della partenza dell’ospite stesso….”.

All’ articolo 8 viene ampliata la gamma delle tipologie di strutture mobili per gli agricampeggi, purché “in sintonia con l’ambiente rurale e pertanto prive di impianti e strutture fisse”; le strutture preallestite non devono superare il 49% del numero massimo di piazzole  dichiarate con la SCIA. Gli agricampeggi possono anche disporre di unità abitative mobili per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento, quali tende, roulotte o caravan, autocaravan, camper, casette mobili, anche eventualmente a forma di botte o altre tipologie, purché in sintonia con l’ambiente rurale e prive di impianti o strutture fisse.

Il successivo articolo 9 ha  disciplinato la “Somministrazione di pasti e bevande….”. Così “la somministrazione di pasti, spuntini e bevande è realizzata dall’azienda agrituristica utilizzando una quota di prodotto proprio, ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all’azienda agricola, comprese le bevande spiritose tipiche dell’ambito regionale”.

Se da un lato si diminuisce la quota obbligatoria di autoproduzione dall’altro, questa, può essere integrata da una quota di prodotti regionali. Infatti si prevede che: “I prodotti usati devono provenire, in termini di valore: per non meno del 50 per cento del totale, ovvero almeno il 25 per cento del totale nel caso di attività in zona montana, direttamente dall’azienda agricola; per non più del 15 per cento del totale dal libero mercato di distribuzione alimentare; per la rimanente quota nella misura del 15 % del totale, ovvero almeno del 10 % nel caso di attività di montagna, direttamente dall’azienda agricola e/o da prodotti di  da prodotti di qualità e territoriali e per la restante quota con prodotti provenienti da aziende agricole ed imprese artigiane alimentari aventi sede nel territorio regionale.”. L’articolo in parola prevede la consegna a domicilio ma esclude l’attività di catering.

Con riferimento poi alla definizione di Turismo rurale dettata dall’art. 2, comma 2, il successivo articolo 10 raggruppa le attività in tre specifiche aree tematiche: area agricoltura ed enogastronomia; ambiente naturale, paesaggio aree protette; patrimonio architettonico e culturale; e vista la dinamicità e la gamma di iniziative individuate dagli operatori. Viene inoltre specificato che le attività di Turismo rurale sono riservate alle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del c.c., che svolgono tali attività all’interno dei beni fondiari nella disponibilità dell’azienda agricola e in connessione con la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento degli animali. Anche in questo caso, la Giunta regionale definirà con appositi provvedimenti le modalità, le procedure e i criteri per l’esercizio del turismo rurale

Il nuovo provvedimento regionale è anche stato l’occasione per chiarire e migliorare le norme relative alle Fattorie didattiche prevedendo a chi sono rivolte(dalle scuole alle famiglie; a tutta l’attività exstrascolastica collegata – con riferimento anche all’educazione alimentare, all’attività motoria ecc.