A partire da venerdì 6 agosto entra in vigore l’obbligo del Green Pass per alcune attività. Riteniamo utile fornire ai soci ulteriori delucidazioni sullo strumento e su come effettuare i controlli alla luce delle ultime normative emesse.

Riportiamo in basso alcune domande frequenti poste dai soci a cui abbiamo provato a dare risposta.

Cos’è il Green Pass e come si presenta?
La Certificazione verde Covid-19 o Green Pass è un documento gratuito che può essere rilasciato a chi è guarito dal Covid-19, a chi ha concluso o intrapreso il ciclo di vaccinazione o a chi risulta negativo a un test molecolare o antigenico.
Può essere quindi rappresentato da:

  • certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
  • la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Il green pass consiste in un “qr-code”, simile a quello sotto riportato, che può essere presentato in due modalità: visualizzato sullo schermo di un telefonino/tablet, oppure stampato su carta.

Per quali attività è obbligatorio il Green Pass?
Il decreto legge 105/2021 cita espressamente, tra gli altri, i seguenti servizi:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi.

Rimane inoltre l’obbligo del Green Pass per matrimoni e feste (sia al chiuso che all’aperto).

Come si legge il Green Pass?

I Green Pass vanno verificati tramite l’app “VerificaC19” che è gratuita e si può scaricare da Playstore (per sistemi Android, richiesta versione 8 o superiore) o Appstore (per sistemi Apple, richiesta versione 12.1 o superiore). L’applicazione, una volta installata, funziona anche in assenza di collegamento internet.
Fotografando il codice con l’apposita applicazione “VerificaC19” comparirà l’esito della certificazione: valida o non valida.
Nel primo caso, oltre all’esito positivo della certificazione, compariranno anche nome e cognome e data di nascita dell’intestatario della certificazione. Qualora non si conosca la persona che si ha di fronte, occorre quindi confrontare i dati della certificazione con quelli di un documento d’identità (carta d’identità, patente, passaporto). Una volta verificata l’identità della persona, la stessa può accedere all’esercizio.
Nel secondo caso, non viene mostrato il motivo dell’invalidità della certificazione: potrebbe essere alterata, scaduta, oppure potrebbe trattarsi di un problema tecnico/informatico.

NB. Qualora la verifica dia esito negativo fate molta attenzione al motivo dell’invalidità e leggete bene i dettagli riportati sul Green Pass in merito a data di vaccinazione e durata del certificato. Potrebbe infatti verificarsi il caso in cui il cliente abbia effettuato la prima dose di vaccino da meno di 14 giorni (certificato non ancora valido) oppure che stia mostrando un Green Pass scaduto (ad esempio stia mostrando il certificato relativo alla prima dose dopo aver già effettuato la seconda. In questo caso il sistema mostra “certificato non più valido”).

Devo tenere copia dei Green Pass dei clienti?
No. Non è possibile chiedere o conservare alcuna copia digitale o cartaceo relativa alle Certificazioni Verdi dei clienti. Occorre che la verifica sia effettuata solo tramite App.
La verifica del green pass e del documento d’identità del possessore sono semplici visualizzazioni e, pertanto, non considerabili “trattamento dei dati” ai fini della normativa sulla privacy: il cliente, pertanto, non può giustificare la mancata esibizione del green pass e/o del documento appellandosi a tale normativa. Rimangono vietate la fotocopia, fotografia, trascrizione o registrazione dei documenti e delle informazioni visualizzati.

Gli agriturismi con ALLOGGIO sono tenuti a richiedere il Green Pass ai loro ospiti?
Non è richiesto il Green Pass per alloggiare in una struttura ricettiva. I titolari di tali strutture non devono quindi richiedere alcun documento ulteriore né alcun tipo di autodichiarazione. Una FAQ a pubblicata sul sito del Governo chiarisce che: “I clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19. Nelle strutture ricettive, infatti, l’accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere. Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso”
Pertanto gli agriturismi con alloggio potranno offrire la colazione o il pasto ai propri clienti alloggiati anche al chiuso, senza chiedere il Green Pass. (ATTENZIONE: SOLO SE GLI OSPITI PRESENTE IN SALA SONO PERSONE ALLOGGIATE).

Gli agriturismi con PISCINA sono tenuti a richiedere il Green Pass ai loro ospiti?
Il Green Pass è obbligatorio solo per usufruire delle piscine e dei centri benessere AL CHIUSO. Non è richiesto per le piscine all’aperto.
Le strutture ricettive dotate di piscine al chiuso o di centri benessere possono comunque ospitare cliente privi di certificazione verde ma dovranno prevedere l’uso di questi servizi solo a coloro in possesso di Green Pass.

Gli ospiti alloggiati in agriturismo devono avere il Green Pass per pranzare/cenare in struttura?
I clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19. Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso

I minori sono tenuti ad avere il Green Pass?
Non sono soggetti a obbligo di green pass i minori di 12 anni e persone esentate per motivi di salute (con relativo certificato medico).

Chi è titolato al controllo del Green Pass?
Sono tenuti al controllo del green pass i titolari degli esercizi, quando l’accesso prevede l’obbligo del possesso da parte dei clienti (in pratica, quando è previsto il consumo seduti e al chiuso e per i centri benessere e piscine al chiuso). Allo stesso modo, è previsto l’obbligo di green pass per la partecipazione a feste per cerimonie, spettacoli, eventi e feste. In tal caso, la verifica spetta ai titolari delle attività o ai proprietari dei luoghi/locali presso i quali si svolgono le attività.
La persona (titolare dell’esercizio, proprietario o possessore del locale o dell’area dove si svolge l’evento, ecc.) può delegare a terzi l’attività di verifica. Tale delega deve essere conferita con atto formale, sottoscritto da entrambi (delegante e delegato) che contenga anche le istruzioni per lo svolgimento dell’attività. La delega va tenuta in azienda, a disposizione delle autorità in caso di eventuali controlli.

Sono previste sanzioni per mancato rispetto delle norme relative al Green Pass?
In caso di violazione (consumo e/o servizio al tavolo all’interno senza essere in possesso di green pass o uso di piscine al chiuso e centri benessere) può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia del cliente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

E’ obbligatorio il Green Pass per i lavoratori delle strutture ricettive e di ristorazione?
Al momento non è previsto alcun obbligo vaccinale, né di possesso di green pass, a carico degli operatori (titolare, soci, collaboratori, dipendenti, ecc.) che lavorano nell’ambito delle strutture ricettive e di ristorazione. Rimane ovviamente l’obbligo di mantenere indossata la mascherina, sia in caso di servizio all’interno che all’esterno dei locali.
Il datore di lavoro non può acquisire, neppure con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Pertanto, in assenza di una specifica valutazione del medico competente, il datore di lavoro in via generale non può sanzionare il lavoratore in caso di mancata vaccinazione. Allo stesso modo, il datore di lavoro non può “pubblicizzare” il fatto che tutti i lavoratori dell’esercizio siano vaccinati, in quanto si viola la normativa sulla privacy, tra l’altro con particolare gravità in quanto le informazioni di carattere sanitario sono considerate dati “particolari” (ex dati “sensibili”).

Quali sono i contatti e il numero verde per avere informazioni sul Green Pass?
Per avere ulteriori informazioni su come richiedere, ottenere, scaricare, utilizzare ma anche verificare e validare le certificazioni verdi Covid-19 digitali, l’utente ha a disposizione una serie di contatti a cui rivolgersi. Nello specifico potrà usufruire di:

  • numero di pubblica utilità (1500) del Ministero della Salute, che fornisce, tra l’altro, informazioni generali sulle certificazioni verdi Covid-19 e sulla loro acquisizione grazie al Fascicolo sanitario elettronico e al Sistema Tessera sanitaria (TS) per il tramite dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti e altri medici delle aziende sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alle funzionalità del sistema TS;
  • call center di Immuni (800.91.24.91), che fornisce apposita assistenza tecnica per l’acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19 tramite il portale della Piattaforma nazionale-DGC e l’App Immuni. Il numero è attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
  • assistenza di primo livello offerta da Pago PA spa per le segnalazioni pervenute tramite l’App IO per l’acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 con App IO.
  • Numero verde regionale: 800 462 340

Cartelli
Agriturist Veneto ha predisposto un cartello informativo, da esporre in agriturismo per informare i clienti delle modalità di accesso previste dalla vigente normativa. L’esposizione non è obbligatoria, ma consigliata, anche per agevolare le eventuali necessarie operazioni di verifica.

Scarica il cartello Green Pass