Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state adottate, sull’intero territorio nazionale per il periodo compreso tra il 12 e il 25 marzo le seguenti misure: “Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Molti soci chiedono se possono continuare la loro attività di vendita al dettaglio presso l’azienda o i mercati.  Pur riservandoci ulteriori approfondimenti, riteniamo che tra le eccezioni alla sospensione dell’attività rientrino i punti vendita aziendali e i “minimercati” in cui si pratica la vendita di generi alimentari, tra i quali comprendiamo anche la vendita di vino. Riteniamo invece che siano soggette a sospensione  le attività di vendita al dettaglio di prodotti florovivaistici (garden e mercati). Non ci sono naturalmente ostacoli alle vendite all’ingrosso e a tutte le attività produttive e di servizio collegate all’attività agricola, purché si rispetti un protocollo di sicurezza anticontagio. In ogni caso su questi aspetti cercheremo di ottenere dei chiarimenti.