L’art. 12 della Legge 154/2016 ha disposto che l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato e costruzione di aree verdi, parchi e giardini (Ateco 81.30.00), anche come attività secondaria, possa essere esercitata esclusivamente:

  • dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (articolo 20, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
  • da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano frequentato un corso di formazione e conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze professionali.

L’ Accordo Stato Regioni del 22.02.2018 ha previsto che sono esentati dal corso e dal relativo esame:

  1. I soggetti in possesso di una qualifica professionale regionale riconducibile alle ADA del Quadro nazionale delle Qualifiche Regionali associate alla qualificazione di manutentore del verde;
  2. I soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
  3. I soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
  4. I soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
  5. Gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
  6. I soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF riconducibile alle ADA del Quadro Nazionale delle Qualifiche regionali ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;
  7. I soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di istruzione e Formazione professionale;

Con riferimento alle imprese già iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA alla data di entrata in vigore della Legge 28 Luglio 2016, n. 154, le figure del titolare, socio con partecipazione di puro lavoro, coadiuvante, dipendente, collaboratore familiare d’impresa dovranno dimostrare ENTRO IL 22/02/2020 un’esperienza di almeno due anni maturata alla data del 22/02/2018, attraverso l’inoltro di specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all’iscrizione al registro imprese della CCIAA o agli albi delle imprese artigiane.

Per tutti i soggetti che non saranno considerati “soggetti esentati”, Confagricoltura Padova, in collaborazione con Erapra del Veneto, sta organizzando il corso di formazione abilitante!

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Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Formazione Confagricoltura Padova al num. 049 8223512 – formazione@unioneagricoltoripd.it