Riportiamo uno schema che riassume le principali proroghe e sospensioni contenute nel decreto del 17 marzo 2020, denominato “Cura Italia”.
Articolo 37 | Sospensione versamenti COLF | Sospensione dei versamenti dei contributi e dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23.2 – 31.5.2020; dovranno essere effettuati entro il 10.6.2020 |
Articolo 46 | Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti | A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è previsto che per un periodo di 60 giorni, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo |
Articolo 54 | Fondo di solidarietà mutui per l’acquisto della prima casa | Si estende, per nove mesi, l’operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all’ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l’emergenza |
Articolo 60 | Rimessione in termini per i versamenti | Prorogati al 20 marzo 2020 i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020. Allego nuovamente risoluzione n. 12/E dell’Agenzia delle entrate del 18 marzo 2020 fornisce i primi chiarimenti in tema di proroga e sospensione dei versamenti tributari e contributivi |
Articolo 61 | Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria | estende la sospensione prevista per il settore turistico alberghiero a soggetti operanti in altri settori;prevede la sospensione dei termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto;stabilisce che i versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio 2020 |
Articolo 62 | Sospensione adempimenti tributari per tutti i contribuenti | Sono sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 (Ad esempio, la dichiarazione annuale IVA 2020) – andranno eseguiti entro il 30 giugno 2020. Restano fermi gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici. Rimane al 31 marzo l’invio della CU. |
Articolo 62 | Imprese / lavoratori autonomi con ricavi 2019 fino a 2 milioni | Versamenti in autoliquidazione (IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 8.3 – 31.3.2020 pro-rogati fino al 31 maggio 2020 |
Articolo 62 | Soggetti nella prima “ZONA ROSSA” (In Veneto: Vo’ Euga-neo) | Versamenti tributari scadenti nel periodo 21.2 – 31.3.2020 prorogati al 31 maggio |
Articolo 62 | IMPRESE / LAVORATORI AUTONOMI con ricavi 2019 fino a € 400.000 | Non assoggettamento a ritenuta d’acconto, di compensi / provvigioni pagati nel periodo 17.3 – 31.3.2020 se a febbraio il percipiente non ha sostenuto spese per lavoro dipendente. |
Articolo 63 | Premio lavoratori dipendenti | È previsto, a favore dei lavorato-ri dipendenti con un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a € 40.000, un premio pari a € 100 rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro nel mese di marzo. |
Articolo 64 | Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro | Credito d’imposta per imprese / lavoratori autonomi pari al 50% delle spese sostenute (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro |
Articolo 67 | Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori | Sono sospesi dall’8 marzo fino al 31 maggio 2020: i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e regolarizzarle, nonché i termini relativi alle procedure di accesso a istituti agevolativi o regimi fiscali di cooperazione con l’Amministrazione finanziaria;i termini per le risposte a specifiche istanze dei contribuenti, tra cui quelle relative all’accesso ad atti e documenti amministrativi, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza. Inoltre, in deroga alla disciplina dello Statuto del contribuente, sono prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali |
Articolo 68 | Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione | Sospende i termini, scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. La norma differisce al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari |
Articolo 103 comma 2 | Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza | La disposizione estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 |
Articolo 104 | Proroga della validità dei documenti di riconoscimento | Proroga fino al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2020). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell’espatrio |
Sospensione rateazioni INPS e Proroga validità DURC
Con l’allegato messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, l’Inps fornisce istruzioni operative in merito alla sospensione delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa ed alla gestione della verifica della regolarità contributiva (Durc), a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 18/2020 recante misure economiche a sostegno dei lavoratori e delle imprese nell’emergenza da COVID-19 (cd. decreto “Cura Italia” cfr. Circolare n. 148/2020 a firma del Direttore Generale).
Con riguardo alla gestione delle rateizzazioni dei contributi, l’Inps rinvia a quanto già chiarito sul punto con la circolare n. 37 del 12 marzo scorso, in merito alle sospensioni disposte dal d.l. n. 9 del 2 marzo 2020 (cfr. nostra circolare pubblicata il 13-03-2020), nella quale aveva specificato che, per quel che riguarda le rateazioni già concesse o in corso di definizione, la sospensione si sarebbe dovuta applicare anche alle rate previste nei piani di ammortamento.
Con il messaggio in oggetto, l’Inps chiarisce che le indicazioni sulla sospensione delle rateazioni contenute nella citata circolare n. 37/2020 valgono anche con riferimento alle nuove sospensioni di termini disposte dal d.l. n.18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”).
L’Istituto di previdenza precisa infatti che, come previsto dal paragrafo n. 4.1 della circolare n. 37/2020, “entro la data di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione”. Laddove la sospensione interessi la prima delle rate accordate (c.d. rata contante) – secondo le indicazioni dell’Istituto – il piano di ammortamento rimarrà nello stato “emesso” fino al pagamento in unica soluzione di tutte le rate, compresa la prima, interessate dalla sospensione (con la precisazione che l’assenza di pagamento non rileva ai fini della verifica della regolarità contributiva”).
Sempre con lo stesso messaggio n. 1374/2020, l’Inps fornisce istruzioni operative anche in merito alla gestione della verifica della regolarità contributiva, precisando che tra i “certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020” che, secondo quanto disposto dall’articolo 103, 2° comma, d.l. n. 18/2020 “conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”, deve essere incluso anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Pertanto – specifica l’Inps – i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
D’intesa con l’Inail, vengono infine fornite anche una serie di indicazioni operative inerenti la gestione delle eventuali irregolarità (che necessitano o meno di istruttoria) rilevate in corso di interrogazione dei sistemi, con la finalita’ di favorire comunque il rilascio del Durc, almeno fino al termine del periodo di sospensione.