Si comunica che a mezzo PEC stanno pervenendo da parte delle Aziende ULSS la richiesta di compilazione dell’allegato B al Decreto Legislativo n. 32 del 02/02/2021.

Tale modulo, annualmente, deve essere compilato, sottoscritto ed inoltrato all’ULSS di competenza al fine di calcolare la tariffa da applicare in base all’attività produttiva aziendale.  

NON SONO SOGGETTI A TARIFFA:

  • gli operatori che effettuano solamente produzione primaria, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento CE 852/2004,
    si definisce: «prodotti  primari»:  i  prodotti  della  produzione  primaria compresi i prodotti della terra,  dell’allevamento,  della  caccia  e della  pesca, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004,  articolo  2, paragrafo 1, lettera b;
    «produzione  primaria»:  tutte  le  fasi  della   produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari,  compresi il raccolto, la mungitura e la produzione  zootecnica  precedente  la macellazione e comprese la  caccia  e  la  pesca  e  la  raccolta  di prodotti selvatici,  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  178/2002,articolo 3, punto 17.  Per  il  settore  della  pesca  la  produzione primaria comprende le operazioni di allevamento, pesca,  raccolta  di prodotti vivi della  pesca  in  vista  dell’immissione  sul  mercato, nonché’  le  operazioni connesse  di  macellazione,  dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, taglio delle  pinne,  refrigerazione  e confezionamento, qualora svolte a bordo di navi da  pesca  o  in  una azienda di acquacoltura;
    «operazioni associate alla produzione primaria»: ai sensi  del regolamento (CE) n.  852/2004,  allegato  I,  parte  A,  capitolo  I, paragrafo 1:      1) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che  ciò  non alteri sostanzialmente la loro natura;      2) il trasporto  di  animali  vivi,  ove  necessario  per  il raggiungimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 852/2004;      3) in caso di prodotti di origine  vegetale,  prodotti  della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la  consegna  di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata  sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento; è considerata operazione associata alla  produzione  primaria anche quella di deposito dei prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli  di  cui  all’articolo  2135  del Codice  civile,  quando  effettuata  esclusivamente  per   i   propri imprenditori  agricoli  associati.   Qualora   i   prodotti   primari depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi ad altre imprese, non a nome e per conto dei  produttori  primari, i depositi sono soggetti alle tariffe di cui al presente decreto
  • chi non ha commercializzato all’ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da una o più attività di cui all’allegato 2 sezione 6 tabella A (allegato alla presente comunicazione)  
  • chi ha iniziato l’attività in data successiva al 01/07/2021chi ha svolto attività di broker o intermediario di commercio

SONO SOGGETTI A TARIFFA: chi ha commercializzato all’ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da una o più attività di cui all’allegato 2 sezione 6 tabella A    

Per eventuali chiarimenti, si prega di contattare l’ufficio Tecnico.