Il Governatore Luca Zaia nel suo giornaliero punto stampa ha annunciato una nuova ordinanza regionale per il contenimento del virus Covid-19 che sarà valida da venerdì 13 novembre a mezzanotte fino al 3 dicembre 2020.

Ecco alcune delle misure che possono riguardare anche le imprese agricole:

  • Mascherina sempre
    Obbligatorio uso corretto della mascherina fuori dalla casa (eccetto sportivi, persone con patologie e bambini sotto i 6 anni). Se si abbassa la mascherina per cibo o bevande va osservata la distanza minima di un metro. Mascherina obbligatoria su mezzi pubblici e privati se non con conviventi.
  • Passeggiate vietate in centro (ad eccezione dei residenti)
    Attività sportiva e motoria può essere svolta in parchi pubblici e aree rurali con un metro di distanziamento sempre.
  • Negozi ed esercizi di vendita
    Accesso a una persona per nucleo familiare (salvo minori sotto i 14 anni e persone con difficoltà).
  • Mercati all’aperto
    I mercati all’aperto sono consentiti solo se i sindaci adottano un piano specifico: perimetrazione, un varco di accesso e uno di uscita, sorveglianza.
  • Agriturismi, bar, ristoranti e attività di somministrazione restano aperti normalmente ma dalle 15 alle 18 è possibile somministrare bevande e alimenti solo ai clienti seduti.
  • Negozi ed esercizi di vendita (es. garden) chiusi la domenica, al chiuso e in area pubblica, tranne per i generi alimentari e le farmacie. Nei giorni festivi è quindi vietato ogni tipo di vendita anche dei negozi di vicinato, ad eccezione di queste categorie. Grandi e medie strutture di vendita chiuse anche nei prefestivi.
  • Sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita a domicilio.

Le sanzioni per eventuali violazioni sono quelle stabilite a livello nazionale e vanno da 400 a 1000 euro.