Lo scorso 14 febbraio sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il D.M. del MIPAAF riguardante l’esercizio dell’attività oleoturistica, attività prevista dai commi 513 e 514 della L. di Bilancio 2020 (L. 160/2019).

Il decreto definisce, in maniera puntuale, le attività che possono essere considerate oleoturistiche, nonché i requisiti e gli standard minimi.

Nel dettaglio, l’attività di oleoturismo comprende:

  • tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione;
  • le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo;
  • la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti:
  • le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

Tali attività possono essere praticate da tutti i produttori di olio, siano essi imprenditori agricoli singoli o associati.

Il documento definisce, inoltre, gli standard minimi che tutti gli operatori devono soddisfare per l’esercizio delle attività oleoturistiche, ossia:

  • Apertura settimanale o stagionale per un minimo di 3 giorni (compresi i giorni prefestivi e festivi);
  • Dotazione di strumenti di prenotazione, preferibilmente informatici;
  • Dotazione di cartellonistica riportante le informazioni relative all’accoglienza (orari di apertura, servizi offerti e lingue parlate) turistica all’ingresso dell’azienda;
  • Predisposizione di un sito web aziendale;
  • Indicazione dei parcheggi disponibili (in azienda o nelle vicinanze);
  • Creazione di materiale informativo in almeno 3 lingue (compreso l’italiano);
  • Esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni sui servizi e le attrattività turistiche del territorio;
  • Predisposizione di ambienti dedicati ed attrezzati per l’accoglienza dei visitatori;
  • Personale adeguatamente formato;
  • Utilizzo di contenitori e strumenti idonei per le attività di degustazione dell’olio;
  • Abbinamento dei prodotti olivicoli aziendali con prodotti agro-alimentari freddi preparati dalla stessa azienda, anche manipolati o trasformati;
  • Rispetto delle normative di carattere igienico-sanitario.

L’offerta di tali servizi è condizionata alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da parte delle aziende. La Regione Veneto, in accordo con le associazioni di categoria, promuoverà inoltre appositi corsi di formazione per gli addetti per far garantire il livello minimo di qualità.

Si rammenta da ultimo che sotto il profilo fiscale, alle attività di oleoturismo si applica la disciplina fiscale dell’agriturismo contenuta nell’art. 5 della L. n. 413/1191.

La disciplina richiamata prevede:

  • la determinazione forfettaria del reddito imponibile, ai fini IRPEF, con un coefficiente di redditività del 25%;
  • il regime forfettario dell’IVA, che consiste nella riduzione dell’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell’IVA, afferente agli acquisti e alle importazioni. in questo caso è prevista una eccezione: il regime ai fini dell’IVA si applica solo ai produttori agricoli che svolgono l’attività nell’ambito di un’azienda agricola, silvicola o ittica.

I predetti regimi, tuttavia, non sono obbligatori; è possibile infatti optare per la determinazione delle imposte nei modi ordinari.