L’obbligo è soddisfatto lasciando in campo i residui colturali oppure non lavorando il terreno per 60 giorni consecutivi
Webinar di aggiornamento sulla Pac 2023: Mercoledì 26 luglio alle ore 11 affronteremo alcune questioni relative agli obblighi della condizionalità e agli ecoschemi
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Si avvicina il periodo della raccolta e alcuni agricoltori ci stanno chiedendo come va interpretato l’obbligo di copertura del suolo per 60 giorni previsto dalla BCAA6 della Condizionalità.
La norma ha lo scopo di limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e di riduzione della sostanza organica nei terreni destinati a seminativi e a colture permanenti (frutteti e vigneti) e prevede la copertura vegetale, spontanea o seminata, per almeno 60 giorni consecutivi all’interno del periodo più sensibile dell’anno, fissato tra il 15 settembre il 15 maggio.
Per ottemperare alla misura gli agricoltori hanno due possibilità alternative:
- creare o mantenere la copertura vegetale, che può essere naturale (inerbimento spontaneo) o seminata;
- lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo sensibile (60 giorni dopo la raccolta del prodotto a partire dal 15 di settembre).
Relativamente al 1° punto va precisato che per l’inerbimento spontaneo si intende l’assenza di lavorazioni. Il grado di copertura vegetale, è scritto nella norma, può infatti presentarsi anche non continuo e non omogeneo (perciò non dovrebbe essere sottoposto a verifica). Nella sostanza l’obbligo a carico delle aziende che coltivano seminativi o colture permanenti si traduce nel non effettuare lavorazioni che possono compromettere l’inerbimento spontaneo per un periodo di 60 giorni consecutivi.
Tale concetto è stato precisato nella conferenza sulla Condizionalità fatta dal Masaf nello scorso mese di marzo – vedi minuto 45-48 della registrazione https://www.youtube.com/watch?v=OEAW6hA5o5I
Non tutte le lavorazioni sono però vietate. La norma infatti precisa che sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).
Sono inoltre ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell’intervallo minimo di copertura.
• Casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali” ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 2115/2021;
• terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
• semina di colture a perdere per la fauna;
• lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario approvato dall’autorità competente;
• a partire dal 1° marzo dell’annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;
• nel caso di colture sommerse, come il riso.