La Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari informa che dal 21 aprile 2023 è divenuto applicabile il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Il documento è reperibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.105.01.0009.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A105%3ATOC .  Il nuovo regolamento introduce alcune novità tra cui si sottolinea l’introduzione, nell’articolo 9, del divieto di movimentazione di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III anche all’interno (oltre che al di fuori) di tali zone. Da ciò derivano condizioni specifiche per poter movimentare gli animali all’interno delle zone soggette a restrizione riportate negli articoli successivi. Inoltre, come il precedente Regolamento 605/2021, nell’allegato I vengono riportate le zone soggette a restrizione per peste suina africana nel territorio dell’Unione Europea. Con l’ultima modifica avvenuta con il regolamento 2023/835 è stata riportato l’ampliamento delle zone soggette a restrizione I e II delle regioni Piemonte e Liguria a seguito degli ultimi casi rilevati nel versante epidemico nord-ovest. Si segnala in merito l’individuazione di un cinghiale positivo nel comune di Savona, precedentemente ricadente nella zona soggetta a restrizione 1 e che di conseguenza passerà in zona soggetta a restrizione 2.