Il Ministero della Salute, con il dispositivo dirigenziale 1195 del 18 gennaio, recante “Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana” ha definito le misure da mettere in atto in tre distinte “zone”:
1) la zona infetta in restrizione;
2) una zona che si può definire “cuscinetto” compresa nell’area di 10 Km confinante con la zona infetta;
3) il resto del territorio nazionale.


Rimandiamo alla lettura del dispositivo allegato le misure inerenti la zona infetta e la zona limitrofa. Elenchiamo di seguito le indicazioni fornite da Ministero per il resto del territorio nazionale in quanto interessano gli allevamenti del Veneto.


Il dispositivo riporta i seguenti punti:


a) censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini ed immediato aggiornamento della BDN;
b) divieto di movimentazione di cinghiali catturati presenti in aree protette e negli altri istituti faunistici diversa da quella finalizzata alla macellazione;
c) verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti, dando priorità a quelli di tipologia “semibrado”, attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformità i Servizi veterinari della ASL territorialmente competente, fatta salva l’adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l’operatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse. Con successivo dispositivo del Ministero della salute sarà concordata la programmazione di detta verifica, fermi restando i livelli già stabiliti nel piano di sorveglianza nazionale;
d) Obbligo di recinzione degli allevamenti della tipologia “semibrado” ed identificazione individuale di tutti i riproduttori ivi presenti.


Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano garantiscono il controllo virologico di
tutte le carcasse di cinghiali ritrovati sul proprio territorio ed il controllo virologico di tutti i suini morti negli allevamenti familiari e semibradi presenti nel territorio di competenza.
I provvedimenti presi dal Ministero della Salute interessano non solo gli allevamenti della zona infetta già definita, ma dell’intero territorio nazionale soprattutto in merito ai livelli di biosicurezza. Per quanto sia comprensibile agire con rapidità e in maniera incisiva per circoscrivere l’epidemia ed eradicarla il prima possibile mettendo in sicurezza gli allevamenti suinicoli, sarà altrettanto necessario prevedere dei fondi per permettere agli agricoltori di adeguare i livelli di biosicurezza come richiesto ed indennizzare gli allevatori colpiti dalle conseguenze economiche di tali misure.


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