In data 30 giugno 2022, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.
Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi e aggiorna le misure in essi contenute; contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’aggiornamento dei protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.
Nello specifico, gli esiti del costante monitoraggio sulla circolazione di varianti di virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità delle ultime settimane sottolineano l’importanza di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori stessi.
I datori di lavoro devono aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione elencate nel nuovo Protocollo oltre ad integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
Le misure previste nel Protocollo sono relative a:
- INFORMAZIONE
- MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO
- GESTIONE DEGLI APPALTI
- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA
- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
- GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)
- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
- LAVORO AGILE
- LAVORATORI FRAGILI
In particolare, relativamente all’utilizzo delle mascherine nei luoghi di lavoro, il protocollo prevede: “l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.
Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.
In conclusione, si invitano le aziende socie a prendere atto del suddetto protocollo ed aggiornare quello già presente in azienda. In particolare, le aziende con lavoratori dovranno provvedere anche alla consultazione del proprio RSPP e medico competente (ove previsto).
Lo Sportello Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro, nella figura della Dr.ssa Giorgia Zane, è a disposizione per fornire i necessari chiarimenti.