Il registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari o “quaderno di campagna” come impropriamente viene chiamato, deve essere compilato da tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.
Sono esonerati coloro che effettuano trattamenti relativi ad uso domestico e per autoconsumo.
La verifica della corretta compilazione e tenuta del registro dei trattamenti è oggetto di controllo Condizionalità da parte di AVEPA.
Il registro deve essere conservato almeno per i tre anni successivi all’anno cui si riferiscono gli interventi annotati e deve essere aggiornato, al più tardi, entro il periodo della raccolta e comunque entro 30 giorni dal trattamento.
Devono essere presenti, anche in copia, le bolle e le fatture d’acquisto dei prodotti fitosanitari, nonché la copia dei moduli di acquisto.
La bolla di acquisto diventa obbligatoria quando il modulo di acquisto dei prodotti non è a parte, ma integrato nella bolla stessa.
Si ricorda inoltre l’importanza di rispettare le modalità d’uso indicate nell’etichetta del prodotto impiegato, l’obbligo di utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale sia nella fase di preparazione sia di distribuzione del trattamento.
Il registro deve inoltre contenere le seguenti informazioni:
· elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
· prodotto fitosanitario utilizzato (nome commerciale) e quantità totale utilizzata (non la dose);
· superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento (porre attenzione alle fasce di rispetto indicate in etichetta);
· avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
· nel caso si ricorra ad un contoterzista si deve mantenere la scheda di trattamento contoterzisti (scheda E) o in alternativa il contoterzista annoterà direttamente i singoli trattamenti controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato sulla scheda B.
Si ricorda che l’utilizzo di prodotti fitosanitari per uso professionale è consentito solo se in possesso del patentino fitosanitario. Tale documento è obbligatorio per l’intero processo che va dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il rivenditore allo smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze; quindi dall’acquisto alle successive operazioni.
Qualora il titolare dell’azienda non disponga del patentino fitosanitario, può delegare altri soggetti all’esecuzione di alcune o tutte le suddette operazioni. Di seguito è possibile scaricare il documento di delega.

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